Contenzioso

Ricorso sull’invalidità senza una nuova domanda

di Matteo Prioschi

In caso di revoca di una prestazione assistenziale, non è necessario presentare una nuova domanda amministrativa prima di proporre un’azione giudiziaria con cui accertare la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto all’indennità di invalidità. Così ha deciso la Corte di cassazione a sezioni unite nella sentenza 14561/2022.

Inps ha revocato l’indennità di accompagnamento a un cittadino dopo aver accertato che non sussistevano più i requisiti sanitari. Quest’ultimo ha presentato ricorso presso il tribunale che, a fronte di una consulenza medico legale, ha stabilito il diritto alla prestazione, ma non dal momento della revoca della stessa, bensì da una data successiva.

La Corte d’appello, invece, ha ritenuto che la domanda giudiziaria di ripristino non dava luogo all’impugnazione della revoca, ma all’accertamento di un nuovo diritto che però richiedeva la presentazione di una nuova domanda amministrativa all’Inps per l’indennità.

La sezione lavoro della Cassazione, con sentenza 12945/2021, pur a fronte di una consolidata giurisprudenza nel senso della necessità di una nuova domanda amministrativa, ha rimesso gli atti al primo presidente.

Secondo le Sezioni unite, imponendo l’obbligo di presentare una nuova domanda amministrativa si finisce per precludere, in contrasto con i principi dettati degli articoli 24 e 113 della Costituzione, la possibilità di ottenere una piena tutela giurisdizionale del diritto vantato dal cittadino.

La necessità di una nuova domanda amministrativa, osservano i giudici, ha una sua valenza se si ritiene che, successivamente alla revoca, siano sorti ulteriori presupposti per la prestazione di invalidità.

Se, invece, «si contesti il venir meno dei requisiti sanitari e socioeconomici della prestazione già in godimento e se ne affermi la persistenza senza soluzione di continuità, allora, un nuovo accertamento in sede amministrativa risulta essere un duplicato di un’azione amministrativa appena conclusasi».

Inoltre, così facendo, l’eventuale riconoscimento della prestazione non può decorrere dal momento della revoca, ma dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della nuova domanda. «In tal modo si determina una intangibilità della revoca anche da parte del giudice, il quale non potrà riconoscere il diritto in continuità dal pur accertato ingiusto annullamento con conseguente pregiudizio per l’invalido».

In sostanza, osservano i giudici, anche a fronte della verifica successiva della persistenza dei requisiti, da un lato l’invalido resta senza indennità per un certo periodo di tempo e, dall’altro, non c’è alcun interesse concreto per l’amministrazione che ha poco prima effettuato le verifiche sui requisiti, concludendone per l’insussistenza.

Inoltre queste regole non determinano una deflazione del contenzioso. Anzi, «si potrebbe produrre un effetto paradosso di moltiplicare le impugnazioni: sia della sospensione in via amministrativa della prestazione sia, poi, della revoca, per la quale sarebbe necessaria, comunque, la presentazione di una nuova domanda amministrativa».

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