Contenzioso

Illegittimo l’obbligo di subordinazione

di Giampiero Falasca e Matteo Prioschi

È in contrasto con gli articoli 3 e 41 della Costituzione l’articolo 9, comma 1, della legge 13/2018 della Regione Lazio. Tale articolo stabilisce che, ai fini dell’accreditamento delle strutture private con il servizio sanitario regionale a «tutela della qualità delle prestazioni erogate e del corretto rapporto tra costo del lavoro e quantificazione della tariffe, il personale sanitario dedicato ai servizi alla persona, necessario a soddisfare gli standard organizzativi, dovrà avere con la struttura un rapporto di lavoro di dipendente regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) sottoscritto dalle associazioni maggiormente rappresentative nel settore sanitario».

La Regione ha sostenuto che la libera iniziativa economica privata può essere limitata per il perseguimento di uno scopo di carattere sociale, che nel caso specifico è la tutela dei lavoratori e della salute quale interesse della collettività. Le strutture possono comunque scegliere lo strumento più idoneo a instaurare un rapporto di dipendente con il personale sanitario dedicato ai servizi alla persona «funzionale alla garanzia della qualità del servizio, in una prospettiva tanto di continuità medico-paziente, quanto di “tranquillità” del singolo operatore sanitario».

La Corte costituzionale (sentenza 113/2022) ritiene che la decisione della Regione non contrasti con l’articolo 117 della Costituzione per quanto riguarda la concorrenza Stato-Regioni, anche perché la norma ha una «finalità di promozione attiva dell’occupazione e non già di regolamentazione del rapporto». Inoltre il requisito vuole garantire maggiore idoneità delle strutture sanitarie accreditate.

Invece l’articolo 9, comma 1, della legge regionale 13/2018 contrasta con gli articoli 3 (ragionevolezza e proporzionalità) e 41 (libertà dell’iniziativa economica privata) della Costituzione.

Secondo la Consulta, imporre un unico modello, quello della subordinazione, non è coerente con il fine sociale della tutela della salute e non è proporzionata al suo perseguimento in quanto, «soprattutto per alcune figure professionali di alta qualificazione» possono essere idonei rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione organizzate dal committente (articolo 2 del Dlgs 81/2015). L’articolo 1 del Dlgs 81/2015, osservano i giudici, invididua il lavoro subordinato a tempo indeterminato quale «forma comune» di rapporto di lavoro, ma non l’unica, come richiede invece la Regione.

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