Contenzioso

Codatorialità: la Cassazione torna sugli indici sintomatici dell'unicità del centro di imputazione

di Flavia Maria Cannizzo

La Corte di Cassazione, con ordinanza 25 maggio 2022, n. 16975, torna sull'annoso tema della co-datorialità e sugli indici sintomatici dell'unicità del centro di imputazione dei rapporti di lavoro, confermando di fatto gli indirizzi interpretativi formatisi sul punto.
Il caso prende le mosse dalla sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva ritenuto insussistente il giustificato motivo di licenziamento di una dipendente da parte della società ESH Hotel s.r.l., rinvenendo, altresì, ai fini dell'individuazione del regime di tutela applicabile, la sussistenza di un centro unico di imputazione di interessi tra la ESH Hotel s.r.l., la UNI Hotel s.r.l.s. e la EV Condizionamento s.r.l., con conseguente sommatoria di tutti i lavoratori occupati dalle tre società nel loro complesso e l'applicazione dell'art. 18, comma 4 della legge n. 300 del 1970, considerata la manifesta insussistenza della ragione addotta a base della riduzione del personale (ovvero, l'asserita dismissione della gestione dell'attività alberghiera).
I giudici di legittimità, nel ripercorrere la sentenza di merito, partono dall'osservazione che il contratto di appalto per la fornitura di alcuni servizi stipulato tra la ESH Hotel e la Uni Hotel fosse, come dai giudici romani rilevato, da ritenere illecito poiché le due società avevano la medesima sede legale e il medesimo oggetto sociale, nonché il medesimo proprietario ed un unico centro di imputazione di interessi, alla luce degli elementi probatori acquisiti, elementi che avevano dimostrato che la UNI Hotel non svolgeva attività in favore di altri committenti, e non era dotata di una effettiva ed autonoma struttura imprenditoriale, sicché, con evidenza, il contratto di appalto era stato stipulato semplicemente "per evitare la tenuta del personale".
La Cassazione, nell'esaminare approfonditamente la fattispecie sottoposta al giudizio di legittimità, accerta che la sentenza impugnata abbia correttamente propeso per il carattere fittizio del contratto di appalto di servizi (rivelatosi un appalto di mera manodopera) stipulato tra le due strutture recettizie, e, dunque, la sussistenza di un unico centro di coordinamento e direzione tra le tre società, avendo verificato che "gli elementi di collegamento fra le società avevano travalicato, per caratteristiche e finalità, le connotazioni di una mera sinergia fra consociate per sconfinare in una compenetrazione di mezzi e di attività, sintomatica della sostanziale unicità soggettiva".
I più significativi criteri e indici sintomatici della co-datorialità, nella specie, sono stati identificati nelle seguenti circostanze: tutte le società avevano il medesimo amministratore unico ed il suo personale dipendente si occupava dell'attività di gestione del personale, amministrativa e contabile delle altre società oltre che dell'attività ad oggetto sociale della capostipite stessa. Sicché gli indici di co-datorialità da lungo tempo consolidati nella giurisprudenza di Cassazione sono soddisfatti:
a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori (v. Cass. n. 3482 del 2013; Cass. n. 26346 del 2016; Cass. nn. 13809 e 19023 del 2017; Cass. 12/02/2013, n. 3482; da ultimo, Cass. n. 2014 del 2022).
I giudici di legittimità, nel definire la vicenda coerentemente agli esiti di merito, non mancano di sottolineare il fatto che il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società di un medesimo gruppo non comporti necessariamente il venire meno "dell'autonomia delle singole società dotate di personalità giuridica distinta, alle quali continuano a fare capo i rapporti di lavoro del personale in servizio presso le distinte e rispettive imprese", ma gli obblighi derivanti da un rapporto di lavoro possono certamente essere estesi ad esse, individuando un unitario centro di imputazione qualora, come nel caso di specie, sia provato "in modo adeguato, attraverso l'esame delle singole imprese, da parte del giudice del merito (v. Cass. n. 6707 del 2004)" che vi sia preordinazione nell'unità gestoria in tal senso.

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