Contenzioso

Cessazione dell’attività di impresa: quali presupposti per essere assunti dal nuovo datore di lavoro

di Valeria Zeppilli

Nei rapporti economici tra imprese, spesso accade che la cessazione di una certa attività da parte di un determinato soggetto giuridico sia accompagnata dalla conclusione di un contratto con una diversa realtà imprenditoriale che prosegue nella medesima attività.
Tali contratti, ovviamente, producono conseguenze anche nei rapporti giuslavoristici, che non sempre sono di agevole interpretazione. Si pensi, ad esempio, all'eventuale contratto avente come oggetto la ricollocazione in una delle due imprese del personale interessato dalla cessazione dell'attività, con impegno della subentrante ad assumere un certo numero di dipendenti in mobilità.
Per la Corte di cassazione (sezione lavoro, 6 luglio 2022, n. 21450), si tratta di un contratto a favore di terzi che produce dei diritti opponibili all'impresa promittente in capo ai lavoratori individuati o individuabili come beneficiari dell'assunzione.
A questo punto bisogna fare una distinzione: se i dipendenti da assumere sono indicati nominativamente, non c'è nessun problema; se, invece, l'accordo si limita a stabilire i criteri con i quali tali dipendenti dovranno essere individuati è necessario comprendere cosa occorre per determinare chi effettivamente deve transitare alle dipendenze dell'imprenditore subentrante.
Per la giurisprudenza, il titolo che deve far valere il lavoratore nei confronti dell'impresa alle cui dipendenze pretende di essere assunto non può dirsi costituito esclusivamente dall'accordo collettivo, ma deve essere corredato del possesso dei requisiti che le parti che hanno stipulato il contratto a favore di terzi hanno stabilito per la individuazione dei terzi beneficiari.
Dal punto di vista probatorio, l'onere di dimostrare come doveva svolgersi la selezione del dipendente da assumere presso l'imprenditore subentrante grava sul lavoratore, che è chiamato a dimostrare che i criteri indicati nell'accordo, se correttamente interpretati, avrebbero dovuto far ricadere la scelta proprio sulla sua persona. In assenza di tale prova, la pretesa di transitare presso il nuovo datore di lavoro non può essere accolta.
Nel caso di specie, la corte territoriale si era correttamente adeguata a tale principio, rigettando le doglianze del lavoratore che non aveva dimostrato la sussistenza dei requisiti richiesti per poter essere selezionato. Allo stesso modo, correttamente aveva ritenuto irrilevanti nel caso di specie i principi di diritto che governano l'inadempimento contrattuale, in quanto gli stessi interessano il contratto a favore di terzo esclusivamente nel caso in cui il soggetto in favore del quale deve essere eseguita la prestazione oggetto dell'accordo possa essere individuato senza alcuna incertezza.

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