Contrattazione

Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato: emanato il decreto per la gestione del Fondo

di Fabio Antonilli

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 56 del 9 marzo 2015 il decreto interministeriale emanato dal ministero del Lavoro e dal ministero dell'Economia ai sensi dell'art. 3, comma 16, legge n. 92/2012, relativo alla gestione dei fondi di solidarietà bilaterali alternativi costituiti in attuazione del comma 14 della medesima norma.

Il decreto, che porta la data del 9 gennaio 2015, data della sua firma da parte dei ministeri compententi, dispiegherà i suoi effetti nei confronti della gestione del Fondo di solidarietà bilaterale dell'artigianato (Fsba) legalmente costituito il 26 marzo 2014 dalle organizzazioni datoriali Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Claai e le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil.

Il decreto fissa i requisiti di «professionalità» e «onorabilità» dei componenti degli organi del Fondo, i «criteri e requisiti per la contabilità», nonché individua le modalità con cui viene esercitata da parte del ministero del Lavoro la «funzione di controllo sulla sua corretta gestione» e il «monitoraggio sull'andamento delle prestazioni». Dunque non si tratta di un decreto che determina l'avvio della operatività (raccolta risorse e erogazione prestazioni) del Fsba, in quanto questo fondo è già attivo dal 1° gennaio 2014.

Relativamente ai requisiti dei soggetti che ricoprono le cariche negli organi del Fondo il decreto chiarisce che questi devono «essere in possesso di specifica competenza ed esperienza in materia di lavoro e occupazione e di una consolidata esperienza maturata nell'ambito degli Enti Bilaterali di settore» e «devono aver svolto, per uno o più periodi, complessivamente non inferiori ad un triennio, funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione ad organi collegiali presso Enti e organismi associativi, di rappresentanza di categoria». Inoltre non devono aver subito specifiche condanne penali o civili (per l'elencazione delle quali si fa rinvio dal decreto stesso), restrizioni della capacità di agire, in particolare si annota che il ministero si è preoccupato anche di escludere coloro che abbiano riportato condanne per delitti contro «la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, di lavoro e previdenza», tutte ipotesi che in genere precludono l'accesso a funzioni pubbliche. Segno, questo, che ci si muove in un ambito (para)pubblicistico.

Quanto ai «criteri e requisiti per la contabilità» il decreto ha innanzitutto ribadito i due principi già sanciti dalla Legge 92/2012, vale a dire che il Fondo ex comma 14 ha «l'obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilita» e che i suoi interventi «sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse dovute dalle imprese di settore».

Inoltre, per agevolare l'attività di controllo pubblico sulla sua corretta gestione è stato previsto che Fsba deve trasmettere regolarmente il bilancio al ministero del Lavoro e al ministero dell'Economia, entro trenta giorni dalla relativa approvazione, corredato della relazione illustrativa, della relazione del collegio sindacale e della relazione del soggetto revisore”.

Infine, nell'ambito delle regole per il «controllo sulla gestione e monitoraggio sull'andamento delle prestazioni” è stato previsto che il ministero del Lavoro, nell'esercitare tale attività, può disporre la sospensione dell'operatività del Fondo qualora ravvisi irregolarità e inadempimenti nella gestione. Più in generale, il sistema – che, si ricorda, sarà gestito esclusivamente dalle parti sociali che lo hanno istituito - deve rispondere alle esigenze di informazione e trasparenza nei confronti della più generale platea di imprese e lavoratori coinvolti, anche al fine di consentire il monitoraggio che ha come obiettivo specifico quello di assicurare un flusso minimo di informazioni sull'andamento delle prestazioni e la produzione di un sistema di dati fisici, finanziari e procedurali.

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