Contrattazione

Accordo per i premi di risultato anche nelle aziende senza rappresentanze sindacali

di Matteo Ferraris

Confindustria e Cgil Cisl e Uil hanno sottoscritto il 14 luglio un accordo interconfederale per consentire di erogare premi di risultato aziendali anche alle imprese prive di rappresentanze sindacali.

I premi dovranno essere collegati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione per poter essere assoggettati al trattamento fiscale agevolato introdotto dalla legge di Stabilità per il 2016 che legittima la detassazione non solo per i contratti collettivi aziendali, ma anche per quelli territoriali.

Attraverso il contratto territoriale le somme erogate per il raggiungimento degli obiettivi incrementali sconteranno un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali nella misura del 10% in luogo dell'Irpef ordinaria (pari almeno al 25 percento).

La norma istitutiva dell'agevolazione (articolo 1, comma 182 della legge 208/2015) agevola i «premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili» previsti anche nei contratti territoriali stipulati tra le organizzazioni datoriali e quelle sindacali di un dato territorio, di norma provinciale.

Per agevolare i territori e cercare di fornire un utile punto di riferimento, è prassi consolidata per Confindustria condividere con le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil un accordo generale a cui viene allegato uno schema di accordo territoriale che da quest'anno registra l'ampliamento della base dei potenziali fruitori: innovativamente l'accordo è adottabile oltre che dalle imprese associate a Confindustria anche dalle imprese che conferiranno espresso mandato alle associazioni aderenti al sistema di rappresentanza di Confindustria, aventi competenza sindacale, per potersi avvalere dei benefici di legge collegati all'erogazione di premi di risultato.

Alla luce della nuova fisionomia della detassazione, uno degli elementi più impegnativi da regolamentare è stato il rispetto del requisito di incrementalità che deve caratterizzare l'obiettivo connesso al premio. A ciò sono connessi alcuni requisiti operativi (la verificabilità e la misurabilità degli obiettivi) in virtù di una previsione contenuta nel decreto attuativo (Dm del 25 marzo 2016).

Lo schema di accordo territoriale dispone a tal proposito che gli incrementi siano misurati adottando uno o più dei 19 indicatori elencati nella sezione 6 del modello allegato al decreto.
Una volta deciso l'indicatore o gli indicatori, le imprese che si avvarranno dell'accordo territoriale dovranno inviare, anche con modalità informatiche, una comunicazione scritta ai lavoratori; la comunicazione istituisce un premio di risultato precisando:
• il periodo di riferimento su cui viene calcolato il premio aziendale;
• la composizione del premio e gli indicatori adottati;
• la stima dell'ammontare annuo medio pro capite del premio e le sue modalità di corresponsione;
• l'eventualità che il premio venga corrisposto, in tutto o in parte, per scelta del lavoratore, tramite prestazioni di welfare aziendale.

La verifica di tali indicatori è delegata a una nuova figura di sintesi: un comitato composto da un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali firmatarie. Il comitato dovrà valutare la conformità ai contenuti dell'accordo territoriale della comunicazione trasmessa ai lavoratori e valutare l'andamento dell'attuazione dell'accordo territoriale. A differenza rispetto a quanto la prassi prevede per i contratti aziendali, l'impresa non è necessariamente coinvolta in tali attività.

L'impresa completerà la propria procedura interna con una comunicazione scritta sulle risultanze del premio da trasmettere contestualmente al comitato che consenta di accompagnare la fruizione dell'agevolazione fiscale connessa al premio.

L'accordo non introduce forme retributive territoriali, ma affida alle parti sociali territoriali il ruolo per la diffusione di forme di salario variabile legate ai risultati aziendali.

Peraltro, l'accordo conferma l'impostazione premiale prevista dalla legge che consente una detassazione di un premio più elevato (2.5000 euro) nel caso in cui si attuino in azienda forme di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro.
Per quanto si ritenga poco diffuso un modello che prevede la pariteticità in assenza di rappresentanze sindacali stabili a livello aziendale, l'accordo territoriale non esclude che tale fattispecie si possa verificare e, in modo molto elastico, prevede che, nel caso in cui si attuino in azienda forme di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro, le parti firmatarie dell' accordo potranno attivare iniziative sul territorio volte proprio ad accrescere la cultura del coinvolgimento dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

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