L'esperto rispondeContrattazione

Orario contrattuale minimo

di Rossella Quintavalle

La domanda

Un'azienda che applica il ccnl commercio vuole assumere un lavoratore a 10 ore settimanali, è possibile derogare al limite minimo delle 16 ore settimanali previsto dal ccnl di settore o si devono rispettare le ore minime previste dal ccnl ed in caso come sarebbe possibile derogare a detto limite?

Nonostante nell’ultimo rinnovo del CCNL Terziario (siglata il 30/3/2015) le parti abbiano provveduto alla rimodulazione dell’articolazione dell’orario di lavoro, nulla è stato modificato in merito al livello minimo di orario per i lavoratori part-time che è rimasto definito a 16 ore settimanali per le aziende che occupano complessivamente fino a 30 dipendenti e 18 ore settimanali per le aziende con organico superiore alle 30 unità. E’ inoltre disciplinata la possibilità di stipulare contratti di lavoro a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali per la giornata di sabato cui potranno accedere studenti e/o lavoratori occupati a tempo parziale e indeterminato presso altro datore di lavoro. Nonostante il CCNL definisca dei livelli minimi di orario in caso di lavoro part-time, si ritiene che non vi sia alcun motivo ostativo alla stipula di un accordo ove le parti esprimano la volontà di accordarsi sulla realizzazione di un orario inferiore a quello disciplinato nel CCNL. Lo stesso Istituto di previdenza nel messaggio n. 5143 del 14/2/2005, ha ritenuto legittima una pattuizione in deroga a quanto disciplinato dal CCNL. L’Istituto nel messaggio rispondeva ad un quesito in cui si chiedeva se nell'ipotesi in cui l'orario di lavoro definito tra le parti nel contratto individuale è inferiore a quello definito dal C.C.N.L. di riferimento, l'obbligo assicurativo deve essere assolto sull'orario minimo individuato dal C.C.N.L. o su quello definito tra le parti. A tal proposito l’Inps ha precisato che “in base alla definizione legale di rapporto di lavoro, contenuta nell'articolo 1 comma 1, del D.lgs. n. 61 del 2000, l'orario di lavoro è fissato dal contratto individuale e, affinché possa dirsi sussistente tale tipologia di rapporto di lavoro, è sufficiente che l'orario pattuito risulti comunque inferiore a quello pieno” , di conseguenza i contributi devono essere calcolati tenendo conto dell'orario pattuito tra le parti nel contratto di lavoro a tempo parziale, anche se inferiore a quello minimo definito dal C.C.N.L. di riferimento. In conclusione, in riferimento alla richiesta esposta nel quesito, si ritiene che non vi siano ostacoli ad un accordo ove le parti stabiliscano un orario settimanale pari a 10 ore anche se il CCNL riferisce un orario minimo superiore.

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