Contrattazione

Cineaudiovisivi, sottoscritto il testo del contratto collettivo nazionale

di Luca Vichi

In data 9 luglio 2019 tra Anica, Slc-Cgil, Fistel - Cisl e Uilcom - Uil è stato sottoscritto il Ccnl per i dipendenti dell'industria cineaudiovisiva.

Il contratto ha durata triennale e decorre dal 18 gennaio 2018.

Periodo di prova
La durata del periodo di prova è proporzionale al livello in cui il personale viene inquadrato e rispettivamente:
-5 mesi per i livelli 7° super, 7° e 6°;
-3 mesi per i livelli 5° super e 5°;
-2 mesi per i livelli 4° super, 4°, 3° e 2°;
-1 mese per il livello 1°.

Congedo matrimoniale e orario di lavoro
Il contratto estende il diritto di fruire del congedo matrimoniale anche a coloro che scelgono di sottoscrivere un'unione civile.
Per quanto attiene l'orario di lavoro Le Parti confermano le 8 ore giornaliere per 5 giorni la settimana, normalmente da lunedì a venerdì con una pausa di 2 ore collocata indicativamente dopo le prime 4 ore di servizio.
Al personale impiegato a turni viene riconosciuta una pausa retribuita di mezz'ora, fatta eccezione per il sabato, se si lavora meno di 6 ore; tali turni devono garantire al lavoratore 11 ore di pausa fra una sequenza e l'altra e comunque il riposo non può essere inferiore a 9 ore.
Oltre ai giorni festivi osservati a livello nazionale, le Parti confermano che il giorno di S. Rocco (16 agosto) è da considerarsi giorno festivo.

Tipologie contrattuali
Per quanto attiene la disciplina contrattuale riferita alle diverse tipologie contrattuali si evidenzia quanto segue:
-fatti salvi motivi oggettivi di impedimento, le aziende sono tenute ad accogliere le richieste di lavoro part-time avanzate dai dipendenti, purché questi non siano più del 5% di coloro che sono assunti a tempo indeterminato;
-in materia di contratto a tempo determinato il contratto si limita a prevedere il rispetto delle attuali norme in vigore, evidenziando come il personale assunto con questa tipologia contrattuale non possa essere superiore al 25% della forza lavoro a tempo indeterminato al 31 dicembre dell'anno precedente; in situazioni particolari si può giungere alla quota del 30% tramite un accordo in sede aziendale con la Rsu/Rsa. Se il numero dei contratti a termine per ciascuna unità operativa non supera quello dei contratti a tempo indeterminato possono essere stipulati comunque 5 contratti a tempo determinato;
-possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in somministrazione in caso di aumento temporaneo dell'attività, sostituzione, per un arco di tempo inferiore ai 3 mesi, di una mansione resasi vacante oppure per l'impiego di figure professionali non presenti in azienda. Questo genere di contratto non deve essere superiore all'8% di quelli stipulati a tempo indeterminato, salvo poter giungere alla soglia del 12% dopo aver raggiunto un accordo aziendale. È consentito sottoscrivere comunque 5 contratti di somministrazione a tempo determinato.

Ente bilaterale previdenza complementare
È confermato "Asfor Cinema" quale ente bilaterale per la formazione professionale, mentre viene individuato il Fondo Nazionale Pensione Complementare Byblos come fondo di previdenza complementare di settore.

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