Contrattazione

Firmata l’ipotesi di accordo per il Ccnl ortofrutticoli e agrumari

di Paola Sanna

In data 20 novembre 2020, Fruitimprese e Flai-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie.

Il nuovo CCNL decorre dall'1 gennaio 2020 e scadrà il 31 dicembre 2023, fatte salve le diverse decorrenze legate ai singoli istituti.

Si propongono di seguito alcune delle modifiche introdotte.

Molestie sessuali, mobbing e violenza di genere
Nel paragrafo titolato "Tutela della Persona", l'articolo 17 viene integrato con un comma dedicato alla violenza di genere: alle donne vittime di violenza di genere devono essere applicate le disposizioni di legge ex art.24 D.lgs n.80/2015.
Le Parti precisano inoltre che il congedo dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione
-concesso per un periodo massimo di sei mesi, può essere fruito dalla lavoratrice anche su base oraria nell'arco temporale di tre anni;
-può essere fruito anche dalle lavoratrici a tempo determinato entro il temine apposto al contratto di lavoro.

Classificazione
L'articolo 28 disciplina i requisiti utili al riconoscimento della qualifica al VI^ livello Super. Le Parti convengono che, al fine del mantenimento della qualifica, una volta maturate le condizioni di accesso definite ai punti 1 e 2, il prestatore di lavoro, dovrà poter vantare un rapporto di lavoro di almeno sei mesi di assunzione prestati presso la stessa azienda (anche in più periodi) nell'anno civile precedente la nuova assunzione.

Riassunzione
L'informativa relativa al diritto di riassunzione e alle modalità di esercizio dello stesso viene inserita nel contratto di assunzione individuale e non più esposto in bacheca e viene consegnata l'ultimo giorno di lavoro.

Orario di lavoro
Le Parti concordano che eventuali eccezioni all'orario normale di lavoro, fissato in 40 ore settimanali distribuite su cinque giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, potranno essere contrattate dalle RSA/RSU o OOSS territoriali in sede aziendale solo a fronte di comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive.

Permessi in caso di decesso o di documentata grave infermità
A fronte della richiesta di uno o più lavoratori, la contrattazione di secondo livello può definire le forme di convertibilità degli straordinari, delle indennità di varia natura e dei premi di produzione in ore di permessi per assistere familiari non autosufficienti.

Permessi retribuiti
Al rappresentante della sicurezza dei lavoratori vengono concessi i seguenti permessi retribuiti:
-15 ore annue nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti;
-30 ore annue per ciascun rappresentante, nelle aziende che occupano da 16 a 200 dipendenti;
-40 ore annue per ciascun rappresentante, nelle aziende che occupano più di 200 dipendenti.

Refettorio
Salvo quanto disposto per i lavoratori all'aperto, devono essere predisposti per i lavoratori uno o più ambienti destinati ad uso refettorio, forniti di sedute e tavoli.

Istituzione della banca dello ore solidali
I permessi retribuiti e le ferie non utilizzate eccedenti quelle maturate nell'anno in corso possono essere cedute dai dipendenti, a titolo gratuito e per un massimo di 10 giorni complessivi per ciascun anno.
Lo strumento delle ferie solidali può essere utilizzato da lavoratori bisognosi di riposi e ferie per assistere i figli minori o il coniuge convivente che, a causa di particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti o per se stessi se affetti da grave malattia oncologica.

Trattamento economico
L'ipotesi di rinnovo prevede un aumento contrattuale pari ad euro 68,00, per il livello IV.
L'aumento è erogato in quattro tranches annuali:
-euro 10,00 con decorrenza 1° dicembre 2020;
-euro 20,00 con decorrenza 1° dicembre 2021;
-euro 20,00 con decorrenza 1° dicembre 2022;
-euro 18,00 con decorrenza 1° dicembre 2023.

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