Contrattazione

Nel settore legno flessibilità di orario su tutto l’anno

di Silvia Cainelli

Il 31 maggio tra Unital Confapi e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, è stato stipulato il verbale di accordo per il rinnovo del Ccnl legno, sughero, mobile, arredamento e boschivi e forestali scaduto il 31 maggio 2019.

Decorrenza e durata
Il contratto decorre dal 1° giugno 2019 e resterà in vigore fino al 28 febbraio 2023. Le nuove disposizioni e le modifiche apportate ai singoli istituti contrattuali decorrono dal 31 maggio 2021, inoltre per il periodo compreso fra il 1° giugno 2019 e la data della firma del presente accordo, le parti confermano tutte le disposizioni economiche e normative del Ccnl 18 aprile 2017.

Orario di lavoro
Le parti riconoscono che le aziende possono avere esigenze connesse a fluttuazioni di mercato e/o a caratteristiche di stagionalità della domanda, pertanto queste potranno disporre orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità per anno solare, per tutta l'unità produttiva o per singoli reparti.
Tale possibilità consiste nel prolungamento o nella riduzione del normale orario settimanale di lavoro, nei periodi di maggiore/minore intensità produttiva ai quali corrisponderanno equivalenti riposi di conguaglio o recuperi di prestazione nei periodi di minore/maggiore intensità produttiva.
L'orario di lavoro potrà dunque essere elevato a 45 ore settimanali, rispetto alle quali si attuerà una compensazione delle ore lavorate oltre le 40 ore settimanali in periodi dell'anno determinati in base alle esigenze di tipo produttivo e organizzativo aziendale.

Lavoro a turni
I lavoratori non possono rifiutarsi di eseguire turni di lavoro giornalieri e dovranno prestare la loro attività nel turno stabilito. I turni saranno stabiliti con il criterio dell'avvicendamento in relazione alle esigenze tecniche dell'azienda fatta eccezione per i guardiani notturni.
Ai lavoratori che effettuino l'orario continuo di 8 ore giornaliere è concesso un riposo retribuito di mezz'ora per consumare il pasto.
Nell'impossibilità tecnica di fruire di tale riposo, ai lavoratori verrà corrisposto un compenso sostitutivo pari all'8,00%, fermo restando il diritto alla fruizione dei 10 minuti di pausa retribuiti ai sensi del Dlgs 66/2003.

Lavoro straordinario, notturno e festivo
Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale, pertanto l'azienda potrà farvi ricorso nei casi urgenti, indifferibili od occasionali e in quelli previsti come deroga ed eccezioni dalla legge e relativo regolamento.
Di seguito le maggiorazioni previste:
- lavoro straordinario diurno: 28,00%;
- lavoro festivo: 40,00%;
- lavoro festivo in turni avvicendati: 40,00%;
- lavoro notturno (dalle ore 22 alle ore 6) non compreso in turni avvicendati compreso il ciclo continuo: 30,00%;
- lavoro notturno (dalle ore 22 alle ore 6) effettuato in turni avvicendati compreso ciclo continuo: 30,00%;
- lavoro straordinario festivo: 50,00% per operai e intermedi, 60,00% per impiegati;
- lavoro straordinario notturno: 50,00%;
- lavoro straordinario festivo notturno: 60,00% per operai, 70,00% per intermedi e impiegati.

Contratto di lavoro a tempo determinato, contratto di somministrazione a tempo determinato, contratto di somministrazione a tempo indeterminato, attività stagionali
Il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato con contratto di somministrazione a tempo determinato e contratto di somministrazione a tempo indeterminato, non può eccedere complessivamente il 45% nell'ambito dei seguenti tetti per le singole tipologie contrattuali:
• il numero di lavoratori assunti con contratto a tempo determinato non può superare il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato;
• il numero di lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato non può superare il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato;
• la somma del numero di lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e di lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato non può superare complessivamente il 35% dei lavoratori a tempo indeterminato;
• il numero di lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo indeterminato non può superare in ogni caso i limiti percentuali previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Nei casi in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 5 resta ferma la possibilità di utilizzare fino a 5 contratti, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresa.
Ove se ne ravvisi la necessità, con accordo aziendale possono essere modificate le percentuali di lavoratori assunti.

Attività stagionali
In relazione alla particolarità del macrosettore legno-arredamento, concordano che, oltre alle attività stagionali definite dal Dpr 1525/1963 e successive modifiche e integrazioni, sono attività stagionali le attività produttive concentrate in limitati periodi dell'anno e finalizzate a rispondere a una intensificazione della domanda per ragioni collegate ad esigenze cicliche, e alle variazioni climatiche, all'approvvigionamento di materie prime a sua volta condizionato dal clima, dal mercato che varia in funzione della stagione o perché obiettivamente connesse con le tradizionali e consolidate ricorrenze e festività.

Trattamento economico in caso di gravidanza e puerperio - Congedi parentali per maternità e paternità
Ferme restando le disposizioni di cui al Dlgs 151/2001, sul trattamento economico delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l'azienda integrerà alla lavoratrice il trattamento corrisposto dall'Istituto assicuratore fino al raggiungimento della normale retribuzione netta per il periodo di astensione obbligatoria.
A decorrere dal 1° gennaio 2021, è riconosciuto, per il congedo di maternità e paternità di cui all'articolo 32 del Dlgs 151/2001, un trattamento di assistenza integrativo a quello previsto dalla legge, fino al 30% della retribuzione per i primi tre mesi di calendario di congedo immediatamente successivi al termine del congedo obbligatorio, per lo stesso periodo la contribuzione ad Arco per gli iscritti sarà versata al 100 per cento.

Previdenza complementare – Arco
Con decorrenza dal 1° gennaio 2022 le aliquote a carico delle aziende saranno del 2,30%, mentre rimangono invariate le aliquote a carico degli iscritti.
Con decorrenza 1° luglio 2021 e fino al 28 febbraio 2023, viene istituito un elemento promozionale di welfare previdenziale, con contribuzione mensile a carico ditta pari ad euro 5,00 per dodici mensilità. Tale importo dovrà essere versato al Fondo Arco per ogni lavoratore in forza alla data del 1° luglio 2021 con contratto a tempo indeterminato.

Trattamento economico
Le parti conglobano i minimi retributivi e convengono che gli incrementi previsti per ogni singola categoria e riferiti ai mesi da gennaio a maggio 2021 saranno corrisposti, a titolo di arretrati dei mesi precedenti, così come segue:
-per gennaio e febbraio, con la retribuzione di giugno 2021;
-per marzo, aprile e maggio con la retribuzione di luglio 2021.

Elemento perequativo
A decorrere dal 1° luglio 2021, l'elemento perequativo viene elevato a 20,00 euro.

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