Contrattazione

Uneba Lombardia, accordo quadro regionale per il lavoro agile

di Cristian Callegaro

E' stato disciplinato, per le aziende lombarde che applicano il c.c.n.l. per il personale dipendente dai settori socio-assistenziale, socio-sanitario ed educativo aderenti all'UNEBA, il lavoro agile (smart working).
L'accordo - sottoscritto il 4 maggio 2021 tra UNEBA Regionale Lombardia, FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, CISL FISASCAT, UILTUCS – entra in vigore in via sperimentale a far data dal termine
dell'attuale periodo emergenziale e fino al 31.12 dell'anno in cui sarà entrato in vigore.
Con il Lavoro Agile le parti intendono sviluppare un ambiente di lavoro flessibile e dinamico, promuovendo una cultura del lavoro basata sui risultati e sulla responsabilizzazione, anziché sul controllo.
L'accordo quadro diventa operante attraverso un accordo individuale fra ente e singolo lavoratore, fermo restando il rinvio espresso all'intesa regionale.
L'accordo individuale dovrà riportare le prestazioni assegnate al lavoratore, gli obiettivi da conseguirsi e/o programmi di lavoro, le dotazioni informatiche, le fasce di reperibilità (se diverse da quanto prospettato dall'intesa), le modalità di alternanza con lavoro in presenza ed il richiamo espresso del presente accordo quadro.
Il Lavoro Agile potrà rivolgersi a tutti quei lavoratori, interessati ad attivare questa modalità di lavoro e che abbiano esplicitamente manifestato una volontà in tal senso, per i quali sussistano le condizioni tecnico-organizzative e personologiche che, a giudizio dell'ente, rendano proficua questa modalità di lavoro. Il luogo di svolgimento della prestazione potrà essere la residenza, domicilio o anche altro luogo autonomamente scelto dal lavoratore, purché risponda a requisiti di idoneità, sicurezza e riservatezza.
Gli strumenti informatici utilizzati dal lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa saranno, di norma, forniti dall'Ente.
Verrà data priorità, a parità di condizioni, alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici, nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità, ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Nelle giornate di lavoro in Lavoro Agile, fermo restando il non assoggettamento a precisi vincoli di orario se non quello settimanale, il lavoratore è tenuto a disconnettersi nel giorno di riposo settimanale e, nei restanti, al di fuori della fascia oraria 8,00-20,00. Diverse modulazioni potranno essere raggiunte in sede aziendale salvo la garanzia di un periodo di disconnessione che in ogni caso non potrà essere inferiore ad 11 ore consecutive in ottemperanza all'articolo 7 del decreto legislativo 66/2003. Inoltre, ogni 7 giorni, di norma la domenica, il lavoratore avrà diritto ad un periodo di disconnessione di almeno 24 ore consecutive da cumulare con le 11ore del capoverso precedente.

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