Contrattazione

Orafi e argentieri industria: strumenti di welfare a disposizione dei lavoratori

di R.L.

Con l'Accordo del 22 aprile 2021 le Parti hanno convenuto che il C.C.N.L. firmato il 17 maggio 2017 resterà in vigore fino a che non sarà sostituito da successivo contratto nazionale (l'articolo 2 co. 3 della Disciplina Generale del CCNL prevede espressamente la ultrattività del contratto medesimo in caso di mancata disdetta alemno sei mesi prima della scadenza).

Inoltre hanno convenuto che, a decorrere dal 1 giugno 2021 le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori, secondo le modalità previste dall'art. 43 della Disciplina Comune del C.C.N.L. 18 maggio 2017, strumenti di welfare del valore di euro 200,00 da utilizzare entro il 31 maggio dell'anno successivo.

Attenzione: gli strumenti di welfare si aggiungono alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi. In caso di accordi collettivi le Parti firmatarie dei medesimi accordi potranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimento previsti dall'articolo 43 citato..

Soggetti interessati

Aziende aderenti all'Accordo di rinnovo stipulato il 22 aprile 2021 tra: Federorafi; Fim - Cisl; Fiom - Cgil;Uilm - Uil.

I lavoratori interessati sono quelli che , superato il periodo di prova, sono in forza al 1° giugno 2021 o successivamente assunti entro il 31 dicembre:

- con contratto a tempo indeterminato;

- con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso dell'anno (1° gennaio-31 dicembre).

Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° giugno-31 dicembre 2021.Attenzione: gli strumenti di welfare sono riconosciuti una sola volta nel periodo di competenza nel caso di lavoratori reiteratamente assunti o utilizzati con varie tipologie contrattuali (contratto a tempo determinato, somministrazione, ecc.) presso la medesima azienda. Non è previsto il riproporzionamento per i lavoratori part-time e gli importi sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell'azienda.

Modalità e termini di adempimento

Le modalità di erogazione degli strumenti di welfare potranno essere oggetto di confronto con la RSU per individuare, tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, della propria organizzazione e del rapporto con il territorio. Potrà essere individuata una gamma di beni e servizi coerente con le caratteristiche dei dipendenti e finalizzata a migliorare la qualità della loro vita personale e familiare privilegiando quelli con finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria o culto.

Attenzione: i lavoratori hanno comunque la possibilità di destinare i suddetti valori al Fondo Cometa o al Fondo metaSalute, secondo regole e modalità previste dai medesimi Fondi, fermo restando che il costo massimo a carico dell'azienda non può superare 200,00 euro.

Attenzione: il CCNL espressamente non ammette la erogazione sostitutiva in denaro.

Esempi di erogazione

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©