Contrattazione

Assistenza sanitaria integrativa: modifiche per le imprese edili artigiane e Pmi del Veneto

di Cristian Callegaro

Con accordo sottoscritto il 26 luglio 2021, Confartigianato Imprese Veneto, Cna Veneto, Casartigiani del Veneto, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno modificato l'articolo 6 del contratto collettivo regionale di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane e delle Pmi edili e affini del Veneto del 9 aprile 2014. Quest’ultimo prevede che il versamento della somma di 8,75 euro da destinare a prestazioni sanitarie integrative venga versata al fondo Sani.in.Veneto.

Il 21 gennaio 2019 le organizzazioni artigiane e i sindacati nazionali avevano sottoscritto il verbale integrativo dell'ipotesi di accordo del Ccnl 24 gennaio 2014, prevedendo la partecipazione al fondo Sanedil. Il 16 giugno 2021 le parti sindacali e datoriali avevano poi concordato di mantenere quale parte economica destinata a prestazioni a favore dei lavoratori quanto previsto dall'articolo 6 dell'accordo 4 aprile 2014 e di definire con successivo accordo entro il mese di luglio 2021 la conversione in percentuale degli 8,75 euro mensili.

Ora, attraverso l'accordo del 26 luglio 2021, le parti stabiliscono che a partire da agosto 2021 le prestazioni sanitarie a favore dei dipendenti del settore saranno fornite dal fondo Sanedil, che rimane come unico fondo sanitario. Il valore della contribuzione di 8,75 euro a carico delle aziende viene convertito nella percentuale pari allo 0,60% da versare a Edilcassa Veneto, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui all'articolo 25 del Ccnl delle imprese artigiane delle Pmi edili e affini per operai e sulla retribuzione ordinaria mensile calcolata sugli elementi di cui al punto 12 del Ccrl 9 aprile 2014 per gli impiegati.

Qualora, a seguito della conversione in percentuale del valore di 8,75 euro, si generi un importo inferiore rispetto a tale valore, le parti si impegnano a incontrarsi al fine di individuare idonee soluzioni atte a garantire il valore generato con i criteri del contributo di 8,75 euro. Qualora, invece, a seguito della percentualizzazione si crei una eccedenza rispetto al valore di 8,75 euro, le parti si impegnano a incontrarsi al fine di destinare tali eccedenze a prestazioni nel rispetto della bilateralità.

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