Contrattazione

Contratto collettivo nazionale farmacie private, maturazione graduale dei Rol dal 1° novembre 2021

di Cristian Callegaro

Tra gli istituti interessati dall'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da farmacie private, rinnovo contrattuale dello scorso 7 settembre, sottoscritto tra Federfarma, Filcams, Fisascat e Uiltucs, vi sono i permessi a titolo di riduzione annua (Rol).

Il nuovo contratto – firmato a otto anni dalla scadenza – ha efficacia temporale fino al 31 agosto 2024.

L'accordo prevede l'attribuzione (a gruppi di 4 o 8 ore) di 40 ore annue di permessi retribuiti.

Tali permessi maturano in relazione al periodo di servizio prestato nell'anno (con esclusione dei periodi di assenza per malattia tubercolare, aspettativa, astensione facoltativa post partum, servizio militare e degli altri casi di assenza per i quali non è prevista la corresponsione della retribuzione) e nei rapporti part time sono riproporzionati all'orario individuale.

I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione sono compensati con corrispondenti quote della retribuzione di fatto spettante al 31 dicembre, ovvero possono essere fruiti entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il rinnovo contrattuale ha stabilito che per gli assunti dal 1° novembre 2021 nelle farmacie fino a 40 dipendenti, le 40 ore di permessi verranno riconosciute in misura pari al:

- 50% decorsi 3 anni dall'assunzione;

- 100% decorsi 6 anni dall'assunzione.

A tal fine si terrà conto anche del servizio prestato presso altre farmacie e dei periodi con contratto a termine e di apprendistato.

Da questa particolare disciplina rimangono esclusi i lavoratori assunti a termine entro il 31 ottobre 2021 e il cui contratto sia trasformato a tempo indeterminato e gli apprendisti assunti entro il 31 ottobre 2021 e confermati in servizio.

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