Sottoscritta l’ipotesi di accordo per il settore degli allevatori e consorzi ed enti zootecnici
In data 22 novembre 2021 tra Associazione Italiana Allevatori, Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, Confederdia è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl previgente, per i dipendenti di organizzazioni degli allevatori, consorzi ed enti zootecnici.
Decorrenza e durata
Il nuovo contratto decorre, sia per la parte normativa, sia per quella economica, dal 1° gennaio 2021 e scade il 31 dicembre 2022.
Contratto a termine
Viene ritoccato l'articolo in materia di contratto a tempo determinato, in particolare:
- i termini ridotti, applicabili in tutte le tipologie di assunzioni a termine, sono ora regolamentati dal Dlgs 81/2015.
Classificazione del personale
All'articolo 6, le Parti rivedono la classificazione del personale che ora è su due, invece che su tre, aree:
- Area 1: Coordinamento, in cui sono compresi i dipendenti con qualifica di quadro, collaboratori esperti e dipendenti con qualifica di funzionario;
- Area 2: Assistenti, dove sono inseriti tutti gli altri dipendenti.
Variazione di livello per il personale in forza
Il tecnico esperto di gestione aziendale, dopo quindici anni che svolge la medesima mansione, è inquadrato nel livello 2/3 con la qualifica di tecnico senior di gestione aziendale, mentre il semplice tecnico di gestione aziendale, dopo sette anni di permanenza nella mansione, è inquadrato al livello 2/4 con qualifica di tecnico esperto di gestione aziendale.
Per i lavoratori che maturano il diritto:
- entro il 31 dicembre 2022, la differenza di trattamento retributivo derivante dallo scorrimento economico prima citato è erogata in cinque tranche di pari importo con decorrenza 1° dicembre 2022, 1° giugno 2023, 1° dicembre 2023, 1° giugno 2024, 1° dicembre 2024;
- entro il 31 dicembre 2023, la differenza di trattamento retributivo derivante dallo scorrimento economico prima citato, è erogata in quattro tranche di pari importo con decorrenza 1° giugno 2023, 1° dicembre 2023, 1° giugno 2024, 1° dicembre 2024;
- entro il 31 dicembre 2024, la differenza di trattamento retributivo derivante dallo scorrimento economico prima citato, è erogata in due tranche di pari importo con decorrenza 1° giugno 2024, 1° dicembre 2024;
- a partire dal 1° gennaio 2025, la differenza di trattamento retributivo derivante dallo scorrimento economico prima citato, è erogata in un'unica tranche.
Contratto a tempo parziale
L'articolo 10 viene modificato e adeguato a quanto previsto dal Dlgs 81/2015. In particolare il datore di lavoro, per comprovate esigenze organizzative, può richiedere al lavoratore a tempo parziale, prestazioni di lavoro supplementare con un limite pari al 20% dell'orario di lavoro annuale.
Aumenti contrattuali
Il rinnovo in commento prevede che, vista la prolungata vacanza contrattuale, l'indennità di vacanza contrattuale erogata precedentemente non sia recuperata e quindi la stessa sia ricompresa nei minimi tabellari. I nuovi minimi decorrono dal 1° ottobre 2021, 1° giugno 2022 e 1° novembre 2022.
Previdenza complementare
Se il lavoratore dovesse aderire al Fondo di settore Agrifondo, le condizioni dovute sono costituite da:
-1,2% a carico ditta;
-1,2% a carico dipendente.
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