Contrattazione

Ccnl pubblici esercizi, sospesa l’erogazione dell’elemento economico di garanzia

di Cristian Callegaro

La Fipe, con la circolare 158 dell'11 novembre, ha dato indicazione di non procedere all'erogazione dell'elemento economico di garanzia, previsto dal Ccnl 8 febbraio 2018, la cui erogazione avrebbe dovuto avvenire con la retribuzione riferita al mese di novembre 2021. L'indicazione formulata dalla Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi) trova fondamento nel quadro economico di gravissima crisi, che caratterizza il settore, dovuta al Covid-19.

L'articolo 13 del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo ("Effettività della diffusione della contrattazione di secondo livello") prevede l'istituzione di un premio di risultato destinato ai lavoratori dipendenti da aziende che non rientrano nel campo di applicazione di un accordo integrativo aziendale o territoriale sottoscritto da aziende o associazioni aderenti alle parti stipulanti il contratto collettivo.

Tralasciando la regolamentazione contrattuale del premio di risultato, il Ccnl stabilisce che «qualora nonostante la presentazione di una piattaforma integrativa ai sensi delle disposizioni dei precedenti articoli, non venga definito un accordo sul premio di risultato entro il 31 ottobre 2020, il datore di lavoro erogherà, con la retribuzione del mese di novembre 2021, i seguenti importi:

- (livelli) A, B: 186,00 euro;

- (livelli) 1°, 2°, 3°: 158,00 euro;

- (livelli) 4°, 5°: 140,00 euro;

- (livelli) 6°S, 6°, 7°: 112,00 euro».

Tali importi (parificabili a un elemento economico di garanzia) competono ai lavoratori qualificati in forza nel mese precedente la scadenza stabilita nei sopraindicati contratti, e che risultino iscritti nel Lul (Libro unico del lavoro) da almeno sei mesi. L'azienda calcolerà l'importo spettante in proporzione alle giornate di effettiva prestazione lavorativa prestate alle proprie dipendenze nell'anno precedente. Per i lavoratori a tempo parziale, l'ammontare dell'elemento sarà calcolato in proporzione all'entità della prestazione lavorativa.

L'elemento economico di garanzia non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l'ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. L'elemento è inoltre assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal presente Ccnl.

In alternativa all'erogazione di un elemento economico di garanzia, a seguito di accordo aziendale/territoriale, l'azienda può destinare la somma di 140 euro a strumenti di welfare, con riproporzionamento di tale somma per il personale a tempo parziale. I lavoratori hanno inoltre la possibilità di destinare i valori suddetti al fondo di previdenza complementare Fon.Te.

Orbene, il comma 13 dell'articolo in contrattuale prevede che «a fronte di situazioni di crisi economiche di particolare rilievo o con riferimento ad eventi naturali estremi, accertate dalle Organizzazioni stipulanti il presente accordo, anche a livello territoriale o aziendale, le aziende saranno esonerate dall'importo previsto ai commi 10 e 11» (elemento economico di garanzia e l'eventuale destinazione a strumenti di welfare, n.d.r.).

Proprio da quest'ultima facoltà trae giustificazione la previsione della Fipe circa la sospensione dell'erogazione dell'elemento economico di garanzia.

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