Contrattazione

Ccnl revisori legali, tributaristi e società di revisione, welfare contrattuale con la retribuzione di dicembre 2021

di Cristian Callegaro

Arriva il welfare contrattuale con la paga di dicembre a favore del personale avente diritto cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro revisori legali, tributaristi e società di revisione.

Secondo quanto previsto dall'articolo 180 del Ccnl, per il periodo 2021/2024 il datore di lavoro metterà a disposizione a titolo di welfare contrattuale i seguenti importi:

- 600,00 euro annui per i quadri;

- 300,00 euro annui per tutti gli altri livelli d'inquadramento (A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1 e D2).

Le somme a titolo di welfare contrattuale saranno a disposizione di tutti i lavoratori in forza all'atto dell'accredito, che abbiano superato il patto di prova, nel mese di giugno e nel mese di dicembre.

In particolare, il riconoscimento delle somme sotto forma di welfare avverrà secondo la seguente tempistica:

- 1° versamento (50% credito): dicembre 2021;

- 2° versamento (50% credito): giugno 2022;

- 3° versamento (50%credito): dicembre 2022;

- 4° versamento (50%credito): giugno 2023;

- 5° versamento (50%credito): dicembre 2023;

- 6°versamento (50% credito): giugno 2024.

Tali importi dovranno considerarsi distinti e non assorbibili rispetto alle prestazioni di welfare aziendale, fruito in sostituzione del premio di risultato e saranno in aggiunta agli eventuali benefici di analoga natura che fossero già presenti in azienda.

Le parti s'incontreranno nel primo quadrimestre di ciascun anno per valutare il grado di apprezzamento e applicazione del welfare contrattuale e decidere eventuali modifiche dei valori adesso destinati o integrazioni delle relative previsioni. Il welfare contrattuale spetterà a tutti i lavoratori, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, purché di durata contrattuale prevista superiore a 12 (dodici) mesi e con orario medio ordinario almeno pari a 20 ore settimanali. Spetta anche ai lavoratori intermittenti con indennità di disponibilità, telelavoratori, lavoratori in astensione obbligatoria o in congedo parentale.

Sono invece esclusi tirocinanti o stagisti e i lavoratori in aspettativa non retribuita. I valori sopra riportati si intendono comprensivi di eventuali ritenute previdenziali o fiscali a carico del datore di lavoro, pertanto gli stessi valori coincideranno con il costo aziendale.

I valori di welfare contrattuale dovranno essere normalmente utilizzati entro 12 mesi dalla loro messa a disposizione al dipendente.

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