Contrattazione

Artigianato: nuovo accordo quadro per l’apprendistato duale a Bolzano

di Josef Tschöll

A Bolzano è stato firmato un accordo territoriale per il settore dell'artigianato, il quale modifica la precedente intesa del 27 giugno 2016. L'intesa (siglata da Cna-Shv, Lvh.Apa per la parte datoriale e i sindacati provinciali di Cgil, Cisl, Uil e Asgb) del 23 dicembre 2021 comporta alcune modifiche in materia di maggiorazione retributiva, trattamento economico di malattia, periodo di preavviso e previdenza integrativa.

L'accordo è riferito al solo settore artigiano e ha una durata di tre anni (prorogabile di anno in anno con rinnovo tacito). Per quanto riguarda l'artigianato edile è, inoltre, in vigore da settembre 2021 un apposito accordo con una specifica indennità di settore a favore degli apprendisti nel sistema duale.

Tra le disposizioni transitorie, le parti sociali hanno stabilito che la nuova intesa è applicabile a tutti i rapporti di apprendistato. Dunque, sia a quelli stipulati prima che dopo la firma del nuovo accordo.

Raggiungimento obiettivi scolastici e maggiorazione retributiva

L'accordo (comunque in linea con la precedente intesa del 2016) per la disciplina dell'apprendistato nel settore artigiano a Bolzano contiene due punti che intendono stimolare i giovani a impegnarsi nella scuola professionale. Da un lato è prevista una sorta di penalizzazione qualora l'apprendista non raggiunge gli obiettivi formativi scolastici (cioè quando viene "bocciato" a scuola), rimanendo ferma la percentuale retributiva per il successivo anno di apprendistato (dunque quello di ripetizione dell'anno scolastico). Invece, qualora l'apprendista concluda l'anno scolastico con una buona valutazione (definita come votazione media annua minima del 7,00) potrà contare su una maggiorazione di 10 punti della percentuale di retribuzione per il successivo anno di apprendistato. Mentre in passato la votazione media doveva essere al 7,50 per ottenere la maggiorazione, adesso il limite scende e diventa più accessibile.

Integrazione per malattia

L'intesa firmata a dicembre cambia anche il trattamento economico dell'apprendista in caso di malattia. Da gennaio 2022 deve essere corrisposta l'integrazione al 100% dell'indennità Inps solamente per il periodo dal 4° al 180° giorno. Secondo la nuova formulazione viene meno il diritto all'integrazione per i primi tre giorni se la malattia è di una durata superiore a sette giorni. In ogni caso va verificato se i rispettivi Ccnl del settore artigiano non prevedono un trattamento più favorevole.

Periodo di preavviso

Rimane invariato il periodo di preavviso di 15 giorni, ma viene meno la precedente disciplina sulla decorrenza della risoluzione del rapporto di apprendistato che consentiva la relativa comunicazione entro 10 giorni dalla data del termine del periodo di formazione o di superamento dell'esame per il diploma professionale.

Previdenza complementare

Per rafforzare e incentivare la previdenza complementare degli apprendisti, viene introdotta una percentuale contributiva più elevata. Qualora l'apprendista aderisca a un fondo di previdenza complementare territoriale (Laborfonds) oppure di settore (da parte della contrattazione collettiva) ed effettui l'opzione di versare una contribuzione almeno pari al 2,00%, anche il datore di lavoro è obbligato a versare la stessa percentuale. Una disciplina applicabile però solamente per la durata del periodo di apprendistato. Una volta che l'apprendista è qualificato torneranno applicabili le percentuali ordinarie stabilite dalla contrattazione collettiva.

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