Contrattazione

Accordo sulla somministrazione presso le autorità portuali

di Michele Regina

Il settore della somministrazione nei porti ha una propria disciplina particolare il cui perimetro è normato dall'art. 17 della L. 84 del 1994. Per la somministrazione presso le autorità portuali le parti firmatarie del CCNL dei lavoratori somministrati hanno raggiunto e concluso di recente un accordo.

L'accordo , che parte dalla premesse della specificità del settore portuale, ha lo scopo di fornire la strumentazione necessaria alla contrattazione decentrata per adottare soluzioni contrattuali congruenti con le esigenze di flessibilità del settore.

Le parti hanno delineato pertanto alcune peculiarità contrattuali per la citata flessibilità , fatta salvo l' utilizzo del contratto di lavoro full time e a giornata, che potrà sempre essere utilizzato, con espresso consenso del lavoratore.

A tal proposito le parti hanno definito alcune regole per il part time verticale che di norma può essere stipulato nell'ambito dei contratti di lavoro in somministrazione a tempo determinato per una durata non inferiore a 4 mesi, nel rispetto del principio di parità di trattamento retributivo e normativo e secondo quanto previsto dal CCNL applicato dall'utilizzatore.

In fase di prima applicazione dell' Accordo, detta tipologia contrattuale rappresenta la base per quei territori nei quali sono già attive intese di secondo livello finalizzate alla individuazione di giornate garantite. Le ore minime garantite non potranno essere inferiori a 24 ore settimanali, corrispondenti ad una percentuale di part time del 66,67% (su base di calcolo pari ad un full time di 36 ore settimanali). Se l'orario settimanale full time adottato dall'azienda utilizzatrice fosse diverso , 40 ore settimanali, la percentuale di part time è riproporzionata sulla base di calcolo precedente. Per la retribuzione Il sistema di calcolo ammesso è esclusivamente quello su base oraria.Il turno lavorativo giornaliero sarà di 6 ore.

Data la particolarità del settore portuale, nel contratto di lavoro verranno indicate le specifiche giornate della settimana in cui la prestazione dovrebbe essere effettuata. Ove i giorni dovessero variare , deve essere effettuata una comunicazione al lavoratore con preavviso minimo di 24 ore ovvero sulla base di quanto previsto dal CCNL per il personale diretto delle Compagnie portuali. Il lavoratore potrà aderire alla richiesta, e gli verrà applicata una maggiorazione pari al 10% della retribuzione lorda oraria a titolo di "Indennità spostamento giornata". Le variazioni su base mensile sono possibili al per 4 volte.

La contrattazione decentrata può intervenire in deroga o modifica della soglia sopracitata e relativa ai 4 spostamenti mensili consentiti.

L'orario della prestazione dovrà essere comunicato al lavoratore con un preavviso di 24 ore prima dell'inizio dell'attività stessa, o come avviene per il personale diretto dell'impresa utilizzatrice.

Il rifiuto ingiustificato nelle giornate contrattualmente previste, comunicato nel rispetto delle procedure collettive , si configura come assenza ed è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti nell'articolo 34, del del settore delle ApL .

Pertanto in caso di primo rifiuto ingiustificato e irreperibilità nella giornata contrattualmente prevista il lavoratore è passibile di sospensione della retribuzione; in presenza di un secondo rifiuto si potrà procedere con la risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa o giustificato motivo.

Le giornate eccedenti a quelle contrattualmente dovute verranno considerate e retribuite come ore supplementari con le relative maggiorazioni stabilite dal CCNL dei lavoratori dei porti e da eventuale contrattazione di secondo livello, fino al raggiungimento della normale settimana di lavoro a tempo pieno.

Le ore che invece superano il normale orario di lavoro a tempo pieno sono lavoro straordinario e sono soggette a tutte le maggiorazioni previste per tale istituto dal CCNL Porti, e da eventuale contrattazione di secondo livello, effettivamente applicato dall'azienda utilizzatrice.

Le ore di lavoro straordinario sono calcolate anche su base giornaliera al superamento delle 6 ore.

Le ore minime previste contrattualmente ma non lavorate per cause non imputabili al lavoratore, verranno pagate applicando l'indennità di mancato avviamento (IMA), fatte salve quelle oggetto "dell'indennità di spostamento giornata".

L'applicazione dell'Indennità di Mancato Avviamento ( IMA ) seguirà le medesime regole previste ed applicate dall'azienda utilizzatrice ai dipendenti diretti.

Le parti hanno altresì regolamentato il c.d. part time verticale ridotto che in sede di accordo decentrato potrà essere individuato per le esigenze del singolo porto legate ai traffici merci e/o passeggeri.

In tale sede decentrata si potrà ricorrere a tale part time ridotto :-nella misura massima del 20% dei somministrati presenti calcolata sul singolo porto;-nelle fasi di avvio della somministrazione all'interno di un porto;-in un periodo transitorio finalizzato al superamento del lavoro a giornata;-nei casi previsti dal CCNL dell'azienda utilizzatrice.-nei casi in cui sia previsto un limite di contingentamento degli avviamenti dei somministrati da parte dell'autorità portuale

Con tale tipologia contrattuale le ore minime garantite non potranno essere inferiori a 12 ore settimanali, corrispondenti ad una percentuale di PT del 33,33% (su base di calcolo pari ad un FT di 36 ore settimanali); qualora l'orario settimanale FT applicato dall'azienda utilizzatrice fosse diverso (es. 40 ore settimanali), la percentuale di PT viene riproporzionata sulla base di calcolo precedente. La durata minima sarà pari a 3 mesi ed il sistema di calcolo ammesso è esclusivamente il sistema di calcolo retributivo su base oraria.

Per l'orario di lavoro ,le variazioni e gli straordinari le parti faranno riferimento a quanto disciplinato per il part time verticale.

Per le due tipologie di part time nel caso di utilizzo di giornate eccedenti che comportino il superamento delle giornate contrattualmente garantite, pari o superiore al 20% nell'arco di 6 mesi presso lo stesso utilizzatore, verrà riconosciuto un incremento delle giornate inizialmente previste da contatto pari al 50% della maggiorazione.

Viene altresì individuata una soglia di utilizzo di IMA superiore al 20% del volume di lavoro complessivo calcolato nell'arco di 6 mesi sul singolo porto, superata la quale a livello decentrato, le parti si impegnano ad un monitoraggio congiunto al fine di verificare le condizioni che hanno determinato l'utilizzo dell'ammortizzatore, per trovare eventuali soluzioni idonee al contenimento dello stesso, eventualmente rimodulando gli orari di lavoro.

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