Contrattazione

Caro energia, il contratto aziendale può adattare l’orario lavorativo

Adottare un orario con periodi di maggiore o minore attività è una possibilità che le aziende hanno attraverso i contratti collettivi, anche aziendali, senza necessariamente dover ricorrere a sospensioni o riduzioni del lavoro coperte dagli ammortizzatori

di Mauro Marrucci

Lavoro su quattro giorni settimanali o riduzione dell’orario in determinati periodi o mesi dell’anno. Sono queste alcune possibilità di una diversa articolazione del lavoro, da stabilire attraverso la contrattazione – senza necessariamente ricorrere a riduzioni o sospensioni dell’attività – supportate dalla cassa integrazione, che comunque per l’azienda ha un costo.

La regola generale

In un momento di turbolenza economica quale quello attuale, in cui si individua anche la necessità di risparmiare energia, la flessibilità organizzativa, legata a una diversa distribuzione dell’orario di lavoro, passa anche dal contratto collettivo aziendale (si veda anche il Quotidiano del Lavoro del 22 settembre scorso).

Questa possibilità è consentita dalle disposizioni del Dlgs 66/2003, relativo alla regolamentazione dei tempi di lavoro e di riposo, oltre che dalla prassi ministeriale. In materia, la disposizione centrale è da individuare nell’articolo 3, comma 2, del decreto secondo il quale «i contratti collettivi di lavoro possono stabilire, ai fini contrattuali, una durata minore e riferire l’orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all’anno».

Secondo la circolare 8/2005 del ministero del Lavoro, poiché la disposizione non richiama espressamente alcun livello di contrattazione collettiva, il rinvio deve intendersi a tutti i contratti collettivi – stipulati da una o più organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative (si veda l’articolo 1, comma 2, lettera m) – sia a carattere nazionale, sia territoriale e aziendale.

Meno giorni con più ore

In base a questo presupposto, possono quindi essere negoziate soluzioni contrattuali volte, ad esempio, a stabilire la collocazione dell’attività lavorativa su quattro giorni, con un orario di lavoro di dieci ore giornaliere. Tale soluzione risulta possibile in quanto rispetta il riposo giornaliero (almeno 11 ore, articolo 7) e la pausa intermedia (almeno 10 minuti, articolo 8).

In una logica di welfare contrattuale, un’ulteriore possibilità è offerta dalla riduzione dell’orario di lavoro rispetto alle 40 ore settimanali, a parità di salario.

Orario «multiperiodale»

Alla contrattazione collettiva è altresì demandata la facoltà di introdurre e regolamentare l’orario «multiperiodale». Tale soluzione è interessante nelle ipotesi in cui l’organizzazione del lavoro sia programmabile, individuando preventivamente l’andamento del carico dei flussi lavorativi in ragione della variazione dell’attività produttiva, consentendo così per alcuni periodi un’attività di maggiore lavoro e in altri una riduzione di orario con compensazione quantitativa delle ore, nel corso dell’anno.

In questa ipotesi deve comunque essere rispettata la media delle 48 ore settimanali, comprese quelle di lavoro straordinario, secondo la previsione dell’articolo 4. Questa disposizione prevede infatti che i contratti collettivi di lavoro stabiliscano la durata massima settimanale dell’orario di lavoro che, mediamente, non può, in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese quelle di lavoro straordinario. La media è calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi che i contratti collettivi possono ampliare a sei o a dodici a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro da specificare nell’accordo.

La programmazione

Per questo, l’orario di lavoro multiperiodale deve essere adeguatamente programmato nel suo sviluppo settimanale in modo da consentire il controllo ispettivo anche per quanto riguarda il lavoro straordinario (si pensi al caso di una settimana nella quale fosse programmato un orario di 48 ore: eventuali ore aggiuntive sarebbero imputabili a lavoro straordinario).

Del resto, la determinazione della quantità delle ore nell’orario multiperiodale concorre alla definizione dell’oggetto del contratto di lavoro, mentre la relativa distribuzione è indice dell’espressione del potere direttivo, essendo attinente alla modalità di esecuzione della prestazione e all’organizzazione dell’impresa.

La programmazione diventa altresì necessaria per evitare che il lavoratore si trovi in una situazione di costante disponibilità, subendo un’alterazione del proprio equilibrio di vita, oltre che per ragioni di carattere amministrativo connesse alla qualificazione e rilevazione delle ore non lavorate per eventuali assenze retribuite, quali, ad esempio, ferie, permessi, malattia e maternità.

Sotto il profilo economico, in termini generali, la contrattazione collettiva dovrebbe garantire al dipendente un trattamento retributivo mensilizzato, indipendente dal numero di ore lavorate per effetto della multiperiodicità dell’orario, per assicurare un flusso di retribuzione costante.

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