Contrattazione

Smart working, Orlando e parti sociali al lavoro sul protocollo

di Giorgio Pogliotti

L’adesione al lavoro agile avviene su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo scritto individuale, fermo restando il diritto di recesso.

Lo prevede la bozza di protocollo consegnata ieri dal ministro del Lavoro, Andrea Orlando, alle parti sociali, al tavolo convocato per raggiungere un’intesa (entro novembre) sulle linee di indirizzo dello smart working post emergenziale nel privato anche per la contrattazione collettiva (nazionale, aziendale o territoriale) nel rispetto della disciplina della legge 81/2017. L’eventuale rifiuto del lavoratore di aderire o svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile, secondo la bozza, non rientra tra gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né rileva sul piano disciplinare. Nell’accordo individuale va indicata la durata del lavoro agile (può essere a termine o a tempo indeterminato); l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali; i luoghi eventualmente esclusi; i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione; le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali; l’attività formativa eventualmente necessaria; le modalità di esercizio dei diritti sindacali.

Ferme restando le previsioni di legge e di contratto collettivo, la giornata lavorativa svolta in modalità agile secondo la bozza si caratterizza per l’assenza di un preciso orario di lavoro e per l’autonomia nello svolgimento della prestazione nel rispetto degli obiettivi prefissati, e dell’organizzazione delle attività assegnate dal responsabile. Salvo esplicita previsione dei contratti collettivi, nelle giornate di lavoro agile «non possono essere di norma previste prestazioni di lavoro straordinario».

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