Contrattazione

Ultimi dieci giorni per i rinnovi con il regime agevolato Covid

Le deroghe valgono anche per lo «stop&go» e per il tetto di quattro proroghe

di Alessandro Rota Porta

Restano pochi giorni per poter utilizzare il regime speciale che consente le proroghe e i rinnovi acausali dei contratti a termine, inclusi quelli in regime di somministrazione: scade, infatti, il prossimo 31 dicembre la disposizione del decreto Sostegni che regola questa particolare fattispecie, rispondendo all’esigenza di una maggiore flessibilità nel fabbisogno lavorativo, con il fine di assecondare la ripresa delle attività.

Bisogna ricordare che, dopo l’intervento avvenuto con il decreto “Dignità” del 2018, al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i 24 mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria;

specifiche esigenze previste dai contratti collettivi.

Quest’ultima, terza ipotesi è frutto dell’intervento del Dl 73/2021 (Sostegni-bis) che legittima i contratti collettivi a definire specifiche ragioni giustificatrici, ulteriori a quelle già indicate dalla legge, che consentono la proroga oltre i 12 mesi o il rinnovo dei contratti a tempo determinato, sia diretti che a scopo di somministrazione. In pratica, le intese collettive, come su altri aspetti molto rilevanti del lavoro flessibile, sono chiamate a svolgere un ruolo importante di adattamento delle regole ai diversi contesti produttivi di riferimento: in questo modo, l’ambito di applicazione del lavoro a termine potrà essere ampliato, non solo tramite la contrattazione nazionale, ma anche tramite quella territoriale o aziendale. Infatti, gli accordi ammessi a regolamentare le «specifiche esigenze» del ricorso al lavoro a tempo determinato sono quelli nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

Lo stop alle causali

Per rintracciare l’ultima deroga ai vincoli del cosiddetto decreto “Dignità”, occorre fare riferimento all’articolo 17, comma 1, del Dl 41/2021 (convertito dalla legge 69/2021), che ha modificato l’articolo 93, comma 1 del Dl 34/2020: in base a questa norma, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica e in deroga all’articolo 21, del Dlgs 81/2015 (il “Codice dei contratti”), è possibile rinnovare o prorogare in via acausale, per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta (senza tenere conto delle proroghe e dei rinnovi intervenuti in precedenza) i contratti di lavoro a tempo determinato, anche in assenza delle causali previste dall’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 81/2015.

Questa norma è in vigore dal 23 marzo scorso e fino al 31 dicembre 2021. Per prorogare la deroga alle causali erano già intervenuti l’articolo 8, comma 1, del Dl 104/2020 e, successivamente, l’articolo 1, comma 279, della legge di Bilancio 2021 (la 178/2020). In sostanza, questi provvedimenti hanno reiterato la validità della deroga alle causali sino alla fine di quest’anno. Deve però essere sempre rispettata la durata massima complessiva del rapporto a termine di ciascun lavoratore con lo stesso datore di lavoro: 24 mesi (una soglia, anche questa che era stata rivista al ribasso dal decreto “Dignità”).

Il bonus su pause e proroghe

Dal punto di vista della prassi, l’Ispettorato nazionale del lavoro, con la nota 713/2020, interpretando la disciplina in questione, si era espresso a favore della deroga anche alla regola sul numero massimo di proroghe e sul rispetto dei cosiddetti “periodi cuscinetto” (ossia le pause intermedie che normalmente vanno osservate tra un contratto a termine e il successivo).

Ne consegue che, laddove il rapporto sia già stato oggetto di quattro proroghe (il numero massimo consentito) sarà comunque possibile prorogarne ulteriormente la durata, per un periodo massimo di 12 mesi, così come sarà possibile rinnovarlo anche prima della scadenza del periodo cuscinetto.

Alla luce di quanto sopra, i datori di lavoro che non avessero ancora usato la disciplina speciale sui contratti a termine dopo il 23 marzo 2021 potranno ricorrervi, sino alla fine dell’anno.

Diversamente, la gestione del rapporto di lavoro a termine dovrà seguire le regole ordinarie. In caso contrario, il contratto diventa a tempo indeterminato.

Cosi le scelte last minute

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Il caso

Il bis dopo una prima proroga

Un’azienda ha in forza un lavoratore assunto il 30 dicembre 2020 per due mesi. Il contratto è stato poi prorogato con le regole agevolate fino al 24 dicembre 2021. È possibile, ora per l’azienda, effettuare un’altra proroga speciale di tre mesi?

La soluzione

Sì, in questo caso la nuova proroga è possibile perché l’articolo 17, comma 2, del Dl 41/2021, stabilisce che le disposizioni derogatorie della disciplina ordinaria in materia di proroghe e rinnovi acausali sui contratti a termine hanno efficacia a far data dall’entrata in vigore dello stesso decreto 41/2021 (ossia dal 23 marzo 2021) e che nella loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe speciali già intervenuti.

In pratica, nel decreto Sostegni è stata introdotta una seconda e ulteriore possibilità
di proroga o rinnovo acausale dei contratti a termine

2

Il caso

Il contratto scaduto il 10 dicembre

Un'azienda vorrebbe rinnovare un contratto di lavoro a tempo determinato dal 27 dicembre 2021. Il rapporto iniziale era stato stipulato il 1° febbraio 2021, con scadenza il 10 dicembre 2021. È possibile rinnovare il contratto senza specificare le causali?

La soluzione

Normalmente, il Dlgs 81/2015 richiederebbe, in questo caso, il rispetto di un intervallo di 20 giorni tra il primo e il secondo contratto a termine. Inoltre, il datore dovrebbe apporre una ragione giustificatrice fra quelle ammesse dalla norma, perchè il rinnovo sarebbe sempre soggetto a causale. Con la disciplina speciale, l’Inl (nota 713/2020) interpretando la disposizione in questione si è espresso anche a favore della deroga alla disciplina sul rispetto delle pause tra un contratto a termine ed il successivo. Ne consegue che, laddove il periodo di stop&go non sia ancora trascorso, sarà comunque possibile rinnovare il contratto senza indicare le causali

3

Il caso

Non si prosegue
oltre i 24 mesi

Un lavoratore è stato assunto per 11 mesi, dal 15 marzo 2021 al 15 febbraio 2021. Il contratto è stato prorogato per 9 mesi, con la proroga speciale acausale. Si può instaurare un nuovo rapporto di lavoro a termine per sei mesi, dal 30 dicembre 2021, senza causale?

La soluzione

La possibilità di una nuova proroga in questa situazione è preclusa perché, secondo le disposizioni del Dl Sostegni scattate il 23 marzo scorso e valide fino al 31 dicembre 2021, la deroga alle regole ordinarie che consente di ricorrere alle proroghe dei contratti a termine o ai rinnovi degli stessi, in via acausale, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, ha comunque come condizione il rispetto del limite massimo di 24 mesi di durata massima complessiva del contratto a termine. Questo limite può essere derogato solo da clausole specifiche della contrattazione collettiva

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