Previdenza

Visita fiscale, assenza sanzionata se si torna al lavoro

di N.T.

«Si ricorda che in caso di guarigione anticipata , il lavoratore in malattia è tenuto a richiedere una rettifica del certificato medico , al fine di documentare correttamente il periodo di incapacità temporanea al lavoro»

L’Inps ha voluto rimarcare ieri, con una nota, l’importanza del contenuto della circolare n. 79 del 2 maggio scorso, con cui sono stati forniti chiarimenti sull’obbligo di rettifica della prognosi in caso di variazioni rispetto al certificato in corso (si veda Il Sole 24 Ore di ieri).

Nel comunicato l’Istituto ribadisce che la rettifica della data di fine prognosi è un adempimento obbligatorio per il lavoratore sia nei confronti del datore di lavoro, sia nei confronti dell’Inps. L’istituto previdenziale, infatti, con la presentazione del certificato di malattia, avvia l’istruttoria per il riconoscimento della prestazione previdenziale senza necessità di presentare alcuna specifica domanda. Il certificato medico, pertanto, per i lavoratori cui è garantita la tutela della malattia, assume di fatto il valore di domanda di prestazione.

L’insistenza sul punto è dovuta al fatto che «la corretta e tempestiva rettifica del certificato non costituisce a tutt’oggi una prassi seguita dalla generalità dei lavoratori». L’Istituto ricorda così che «l’assenza a visita medica di controllo domiciliare (VMCD) disposta dall’Istituto comporta specifiche sanzioni (in termini di mancato indennizzo di periodi di malattia)». Con la circolare 79/17 si chiarisce, anzi, che l’assenza a VMCD sarà sanzionata allo stesso modo anche quando sia dovuta a un rientro anticipato al lavoro in assenza di tempestiva rettifica del certificato contenente la prognosi.

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