Previdenza

Per le aziende premi Inail ridotti del 30%

di Silvia Perna e Mauro Pizzin

La legge 145/2018 (Bilancio 2019), grazie alla revisione delle tariffe Inail che era attesa da quasi vent’anni, consentirà alle imprese un taglio dei costi dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali che rispetto al sistema precedente sfiorerà il 30 per cento.

Nel triennio 2019-2021 la revisione peserà sul bilancio dell’Inail con minori entrate per 410 milioni per il 2019, 525 milioni per il 2020 e a 600 milioni per il 2021, tagli che si aggiungono a quelli già previsti dall’articolo 3 del decreto legislativo 38/2000 e dalla legge 147/2013 (Stabilità 2014). Per tenere i costi sotto controllo, il comma 1124 della nuova legge di bilancio affida all’Inail il costante monitoraggio dei conti. Su questo fronte, nel caso in cui l’Istituto accerti un significativo scostamento negativo dell’andamento delle entrate, tale da compromettere l’equilibrio economico-finanziario e attuariale della gestione assicurativa, dovrà proporre tempestivamente al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e al ministero dell’Economia e delle Finanze l’adozione di misure correttive.

Per concorrere alla copertura degli oneri relativi alla riduzione dei premi il comma 1122 prevede anche una serie di tagli. In particolare, viene stabilita una riduzione di 110 milioni per il 2019, 100 milioni per il 2020 e 100 milioni per il 2021 delle risorse destinate dall’Inail al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Questa riduzione deve risultare (in base al comma 1123, lettera a, della legge 145) in una evidenza contabile nel bilancio dell’istituto assicurativo.

Ma non basta: è prevista, infatti, anche una riduzione delle risorse già destinate a finanziare i progetti d’investimento e formazione e allo sconto relativo all’attività di prevenzione aziendale pari a 50 milioni per il 2020 e a 50 milioni per il 2021, con un’ulteriore possibile riduzione per il 2021 fino a un importo complessivo massimo di 50 milioni per entrambi i progetti qualora, previa verifica dell’Inail unitamente al Mef, non si riscontrassero delle eccedenze per quella annualità rispetto al livello delle entrate per premi e contributi, ovvero in termini di minori spese rispetto a quanto previsto nei saldi di finanza pubblica. Si aggiungono, infine, gli effetti fiscali positivi in termini di maggiori entrate Ires (derivanti dalla riduzione degli oneri contributivi).

Per consentire l’attuazione della revisione tariffaria, per il solo 2019 alcuni termini temporali vengono spostati in avanti. Il riferimento è a quello del 31 dicembre inerente la comunicazione dei tassi specifici aziendali al 31 marzo dello stesso anno e a quello del 16 febbraio relativo al pagamento del premio, differito in questo caso al 16 maggio. In caso di pagamento del premio in quattro rate, in base all’articolo 44 del Dpr 1124/1965 , come integrato dall’articolo 55, comma 5, della legge 144/1999, i termini di scadenza della prima e della seconda rata per il 2019 sono unificati al 16 maggio del medesimo anno.

La legge n. 145/2018

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