Previdenza

Isee corrente con validità sei mesi. Da gennaio ordinario precompilato

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di Matteo Prioschi

Accelerazione, nell’arco di pochi giorni, per l’attuazione delle novità riguardanti l’Isee precompilato e quello corrente.

Due giorni fa il ministero del Lavoro ha pubblicato sul sito internet il decreto direttoriale del 4 ottobre che aggiorna il modulo della dichiarazione sostitutiva unica da utilizzare per richiedere l’Isee corrente, recependo le modifiche introdotte dal decreto crescita 34/2019. Le novità riguardano validità e requisiti di accesso. Sul primo fronte, la durata dell’indicatore temporaneo viene estesa da due a sei mesi. Una decisione presa, secondo la relazione tecnica al Dl crescita, per evitare un’inutile moltiplicazione dei rinnovi dell’Isee in assenza di variazioni.

Quanto ai requisiti per beneficiare dell’indicatore corrente, con le nuove regole è sufficiente che si verifichi una riduzione della situazione reddituale superiore al 25%, oppure se si interrompe o riduce l’attività lavorativa, o ancora se si interrompe l’erogazione di un trattamento economico a carico della pubblica amministrazione.

Finora, invece, la riduzione o la cessazione dell’attività lavorativa (contratto subordinato indeterminato, a termine o comunque “flessibile”, o di tipo autonomo) ha dovuto coesistere con la variazione del 25% della situazione reddituale.

Di conseguenza, per esempio, con i nuovi requisiti se un componente di una famiglia finisce in cassa integrazione ma il reddito complessivo non cala di oltre il 25% si può comunque richiedere l’Isee corrente al posto del già esistente Isee ordinario, con conseguenti ulteriori benefici per il nucleo familiare.

Il decreto direttoriale del 4 ottobre riporta quanto previsto dall’articolo 10, comma 5 del Dlgs 147/2017, e cioè che le nuove modalità di calcolo si applicano trascorsi 15 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento (cioè il decreto direttoriale stesso) di adozione del nuovo modulo della Dsu. Il decreto direttoriale è entrato in vigore ieri.

Tuttavia questa previsione si incrocia con quella contenuta nel decreto 9 agosto 2019 del ministero del lavoro pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 4 ottobre. Tale provvedimento stabilisce, oltre alle modalità tecniche per l’adozione dell’indicatore precompilato, che l’Isee corrente è calcolato con le nuove modalità a far data dal provvedimento di adozione della nuova Dsu. Ma il decreto del 9 agosto dovrebbe entrare in vigore 15 giorni dalla pubblicazione.

Quanto alla Dsu precompilata (si veda anche il Quotidiano del lavoro del 7 ottobre), il debutto è previsto dal 1° gennaio 2020, anche se in una prima fase molte informazioni saranno ancora autodichiarate dall’interessato.

Tra queste, i redditi in assenza di dichiarazione e certificazione unica, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non erogati dall’Inps, l’eventuale debito residuo per mutui, depositi, conti correnti e investimenti mobiliari detenuti all’estero. L’elenco delle informazioni da autodichiarare sarà aggiornato (ridotto) in relazione all’implementazione dei sistemi di scambio di informazioni tra le varie banche dati.

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