Previdenza

Pubblicato il decreto sulle agevolazioni contributive in agricoltura e attività connesse

di Silvano Imbriaci

Nell'ambito delle misure di sostegno e rilancio alle attività economiche in ragione dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dm 15 settembre 2020, normativa che ha introdotto un esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020.

L'Inps, con messaggio n. 3341/2020 ha già dato alcune disposizioni sull'esonero come regolato in via generale dall'articolo 222, comma 2, del Dl n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020. Si tratta, in ogni caso, non di un incentivo all'occupazione (e quindi sfugge all'applicazione dei principi di cui all'articolo 31 del Dlgs n. 150/2015), ma comunque di un beneficio contributivo come tale assoggettato ai principi generali in materia di accesso alle agevolazioni contributive (rilascio del Durc, assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro, rispetto degli accordi e contratti di lavoro).

Le imprese interessate sono quelle che svolgono le attività individuate nell'allegato 1 al decreto (sono quelle appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche,vitivinicole nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura). Sono dunque escluse le pubbliche amministrazioni, mentre per quanto riguarda le aziende che non svolgono attività prettamente agricole, l'accesso al beneficio è limitato ai soli lavoratori inquadrati nel settore agricolo. Per quanto riguarda l'obbligo contributivo, restano esclusi i premi e contributi dovuti all'Inail. Nonostante l'esonero, resta comunque ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, ossia la percentuale che viene applicata alla retribuzione per calcolare il montante contributivo annuo da rivalutare nel sistema contributivo. Come accade nei provvedimenti agevolativi in materia contributiva degli ultimi anni, il beneficio è concesso all'interno di limiti finanziari predeterminati, e in particolare: a) un limite generale di 426,1 milioni per l'anno 2020); b) un limite individuale fissato dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020) 1863) del 3 aprile 2020 (C(2020) 2215), dell'8 maggio 2020 (C(2020) 3156) e del 29 giugno 2020 (C(2020) 4509) e successive integrazioni e modifiche (cosiddetto Quadro temporaneo). Il tutto nei limiti della contribuzione dovuta dai datori di lavoro e al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento spettanti nello stesso periodo (l'aliquota di finanziamento, a differenza dell'aliquota di computo, è quella alla quale è effettivamente assoggettato il lavoratore iscritto). A fronte dunque della presentazione della domanda, nella quale gli interessati dovranno indicare gli aiuti concessi o richiesti in attesa di esito, il beneficio è riconosciuto nei limiti delle risorse disponibili. Nel caso del superamento del limite individuale, l'agevolazione è ridotta per la quota eccedente tale limite, mentre nel caso di superamento del limite generale, l'agevolazione è ridotta in misura proporzionale a tutta la platea dei beneficiari che hanno diritto all'agevolazione.

L'Inps, sul quale ricadranno in prima battuta gli effetti negativi della minore contribuzione, provvederà all'emanazione di apposita circolare nella quale saranno indicate le modalità applicative dell'esonero e di presentazione delle domande di accesso a tali benefici. In ogni caso, il decreto descrive già quali siano gli effetti della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della disposizione agevolativa. Infatti, i versamenti della contribuzione relativa al periodo oggetto dell'esonero che risultino in scadenza o già scaduti e non siano stati ancora versati, sono automaticamente sospesi, fino alla data di definizione delle istanze che saranno presentate sulla base del modello che l'Inps metterà a disposizione. Si consideri che l'esonero riguarda la contribuzione dovuta per il primo e secondo trimestre 2020, con scadenza ordinaria legale rispettivamente al 16 settembre 2020 e al 16 dicembre 2020. In caso di accoglimento dell'istanza, la contribuzione che nel frattempo sia stata già versata (riferita al periodo 1 gennaio 2020/30 giugno 2020) non verrà restituita, ma sarà posta in compensazione con la contribuzione futura. Nel caso di accoglimento parziale, per il superamento del limite individuale, dovrà essere effettuato il versamento della quota eccedente di contribuzione in unica soluzione, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione degli esiti dell'istruttoria Inps sulla domanda, senza applicazione di interessi e sanzioni. Dunque, non dalla data di presentazione della domanda, bensì dalla effettiva comunicazione degli esiti dell'istanza. Naturalmente, in caso di rigetto della domanda, l'obbligo contributivo sarà ripristinato, con pagamento dei versamenti sospesi comprensivi di sanzioni ed interessi calcolati a decorrere dalla data della scadenza ordinaria del versamento (nonostante la sospensione del pagamento sia stata disposta per decreto, in attesa, appunto, dell'esito della domanda).

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