Lavoratori spettacolo e sportivi professionisti: ecco quando scattano i supplementi o la pensione supplementare
L'Inps, con messaggio 1561/2021, fa presente che, per quanto riguarda i supplementi di pensione e le pensioni supplementari, in presenza di contribuzione mista Fondo pensione lavoratori dipendenti (Fpld)-Coltivatori diretti, coloni e mezzadri (Cd/Cm)-ex Enpals, nelle ipotesi di prestazioni liquidate a carico della gestione ex Enpals con contribuzione mista Fpld-Cd/Cm-ex Enpals, ove risulti versata ulteriore contribuzione Fpld e/o Fpls successivamente alla decorrenza del trattamento di pensione, è necessario presentare domanda di supplemento pensione.
Se, a fronte di contribuzione mista Fpld-Cd/Cm-ex Enpals, con prevalenza di contribuzione obbligatoria Fpld, risultino maturati autonomamente i requisiti per la concessione della pensione a carico nel medesimo fondo Fpld, l'eventuale contribuzione ex Enpals versata successivamente alla decorrenza del trattamento Fpld, dà diritto al riconoscimento, a richiesta, di un supplemento di pensione.
Invece, se la pensione è riconosciuta a carico della gestione autonoma Cd-Cm, l'eventuale presenza di contribuzione ex Enpals successiva alla data di decorrenza della prestazione potrà dare luogo, a domanda, alla concessione di una pensione supplementare.
In maniera analoga, la contribuzione Cd-Cm versata successivamente al riconoscimento di una pensione a carico della gestione ex Enpals, può determinare, previa richiesta, la liquidazione di una pensione supplementare a carico della gestione autonoma Cd-Cm;
In tali ultime fattispecie, il supplemento non è riconoscibile poiché, i rapporti previdenziali intercorrenti tra le due gestioni, non sono disciplinati da appositi accordi in materia come invece previsto, per il Fpld e l’ex Enpals, a seguito della convenzione stipulata il 3 dicembre 1973.
Per l'Ape sociale, la valutazione dell'anzianità contributiva utile al conseguimento dei requisiti richiesti per l'accesso al beneficio, 30/36 anni, deve essere effettuata in "sommatoria" tra le gestioni coinvolte, tenuto conto di tutta la contribuzione versata e accreditata a qualsiasi titolo. I versamenti contributivi per i periodi coincidenti si considerano una sola volta ai fini del diritto all'indennità; ne deriva che l'anzianità contributiva maturata nel Fpls e nel Fpsp sarà valorizzata con riferimento alle specifiche annualità contributive normativamente prescritte tempo per tempo nella gestione ex Enpals.
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