Previdenza

Ammortizzatori Covid, entro il 30 giugno domanda per quelli scaduti

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Con il messaggio 2310/2021 diffuso ieri, l'Inps anticipa alcuni contenuti della circolare che sarà pubblicata in merito alle novità in materia di integrazioni salariali targate Covid introdotte dalla legge 69/2021 di conversione del Dl 41/2021.

L’istituto di previdenza focalizza l’attenzione sul differimento dei termini di decadenza così come previsto dall’articolo 8, comma 3-bis del decreto Sostegni. Con le modifiche apportate, l'agenda delle scadenze varia e la fine del corrente mese acquisisce un importante valore per la sanatoria dell'inoltro di informazioni inerenti periodi di integrazione salariale pregressi. Visto che tali modificazioni possono generare innovativi obblighi a carico di talune imprese, da svolgersi entro la nuova scadenza del 30 giugno, l'Inps - per evitare che le diposizioni giungano in ritardo - interviene e detta le regole per fruire della moratoria.

La legge di conversione del Dl 41/2021, ha concesso, infatti, più tempo ai datori di lavoro per la trasmissione delle domande di Cigo, Cigd e assegno ordinario (Fis e fondi di solidarietà) e per l'inoltro dei modelli Sr41/Sr43. Va, tuttavia, tenuto presente che il differimento si riferisce ai periodi scaduti nell'arco temporale che va dal 1° gennaio al 31 marzo. Conseguentemente le domande interessate alla proroga sono solo quelle che riguardano eventi di sospensione/riduzione iniziati nei mesi di dicembre 2020, gennaio e febbraio 2021. Come anticipato, la sanatoria interessa anche i termini per l'invio dei dati utili al pagamento diretto da parte dell'Inps delle integrazioni salariali; si tratta delle trasmissioni inerenti agli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa conclusisi a dicembre 2020, gennaio e febbraio 2021 ovvero quelli le cui autorizzazioni sono state notificate all'azienda nel periodo dal 2 dicembre 2020 al 1° marzo 2021. La legge individua anche un limite di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2021.

L'Inps fa presente che gli adempimenti da svolgere variano. Dovranno inviare domanda di accesso ai trattamenti (Cigo, Cigd e Aso), entro il 30 giugno, solo i datori di lavoro che hanno completamente omesso la trasmissione delle istanze e quelli destinatari di un precedente accoglimento parziale delle domande per una sola parte del periodo richiesto (quello non decaduto). In questo ultimo caso, le istanze da trasmettere sono solo quelle riferite ai periodi decaduti per i quali oggi opera il differimento previsto dalla norma. Nessun adempimento, invece, per chi si è visto respingere l'istanza per decadenza dell'intero periodo oggetto della domanda. In tali ipotesi, saranno direttamente le sedi dell'istituto a contattare le aziende per l'istruttoria e successiva definizione delle domande alla luce di indicazioni che saranno loro fornite.

Soluzione analoga per gli Sr41/Sr43 semplificati. Dovranno inviarli entro il prossimo 30 giugno solamente coloro che non hanno precedentemente trasmesso i dati utili al pagamento diretto o al saldo dei trattamenti. Negli altri casi, saranno direttamente le strutture territoriali dell'Inps a provvedere alla liquidazione diretta dei periodi già autorizzati per i quali gli Sr41/43, già inviati, sono stati respinti per intervenuta decadenza.

La riapertura dei termini di presentazione delle istanze rimette in gioco per le aziende la legittimità della fruizione dell'esonero alternativo alla cassa introdotto dall'articolo 3 del Dl 104/2020 e successivamente ripreso ed esteso da norme successive. Se il datore di lavoro avesse richiesto lo sgravio, laddove adesso, per la stessa unità produttiva e per il medesimo periodo, accedesse all'ammortizzatore sociale, dovrà restituire l'importo della facilitazione non più spettante.

Infine, va rilevato che il differimento non opera per le richieste di integrazione salariale relative a periodi iniziati a marzo e aprile 2021 e per le scadenze di presentazione dei modelli Sr 41 e Sr 43 collocate negli stessi mesi. Ne deriva che queste tardività, trova applicazione la decadenza.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©