Previdenza

Partite Iva: prima la dichiarazione poi la domanda per l’indennità Iscro

di Matteo Prioschi

Il reddito che determina l’importo dell’Iscro (indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa) è quello dell’anno immediatamente precedente la presentazione della domanda, cioè, per le richieste di quest’anno, quello del 2020. Questa una delle precisazioni contenute nella circolare 94/2021 pubblicata dall’Inps con le istruzioni relative allo strumento di sostegno al reddito per i liberi professionisti iscritti alla gestione separata Inps, operativo in via sperimentale nel triennio 2021-23, nel quale il singolo lavoratore potrà richiederlo una volta sola.

L’articolo 1, comma 391, della legge 178/2020 stabilisce che l’indennità è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito certificato dall’agenzia delle Entrate e viene erogato per sei mensilità. Dato che la domanda può essere presentata entro il 31 ottobre di ogni anno (eccezion fatta per il 2021, in cui la finestra disponibile è 1° luglio-31 ottobre), l’ultimo reddito certificato avrebbe dovuto essere quello di due anni prima, consentendo di presentare domanda già a inizio anno. Invece l’esempio contenuto nella circolare 94/2021 fa riferimento al reddito 2020. Quindi per presentare la domanda occorre prima aver presentato la dichiarazione dei redditi.

Inps esplicita anche il sistema di calcolo dell’indennità, descritto in modo poco chiaro nella legge di Bilancio 2021. Si prende il reddito dell’anno precedente la domanda, lo si dimezza, e si calcola il 25% di tale importo, ottenendo il valore dell’Iscro. Quindi, a fronte di un reddito di 6mila euro, l’Iscro è di 750 euro mensili per sei mesi. Con questo calcolo l’importo massimo ottenibile (di 800 euro previsto dalla legge) corrisponde a un reddito di 6.400 euro, inferiore al massimo ammesso per accedere all’aiuto, che è di 8.145 euro.

L’Iscro può essere chiesta dai professionisti il cui reddito da lavoro autonomo nell’anno precedente la domanda è risultato inferiore alla media del reddito degli ulteriori tre anni precedenti. Quindi, per la domanda del 2021, il reddito 2020 deve essere inferiore alla metà della media del triennio 2017-2019. Gli importi vanno calcolati considerando solo il reddito derivante da svolgimento di attività lavorativa autonoma (articolo 53, comma 1, del Tuir), esposto nel quadro RE della dichiarazione dei redditi, o in RH in caso di partecipazione a studi associati o in LM per i forfettari. Vanno sempre esclusi i redditi da lavoro dipendente, parasubordinato o di partecipazione a impresa.

Nella domanda i redditi vanno autocertificati, ma, se disponibili negli archivi Inps, verranno precaricati nella procedura online. In ogni caso gli importi saranno verificati dall’agenzia delle Entrate.

Il requisito della regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali obbligatori viene verificato tramite il rilascio del Durc online. Si attende il decreto interministeriale relativo alla formazione obbligatoria correlata alla percezione dell’Iscro.

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