Previdenza

Prepensionamento senza ricalcolo delle tasse

di Antonello Orlando

L’articolo 47-bis, comma 2, del decreto Sostegni-bis risolve il problema della “doppia tassazione” dell’assegno di accompagnamento a pensione erogato dai fondi di solidarietà del credito, anche cooperativo e di Poste Italiane.

A partire dai primi mesi del 2021 i percettori dell’assegno straordinario di accompagnamento a pensione del settori del credito hanno ricevuto degli avvisi bonari relativi alla riliquidazione delle imposte applicate dall’Inps per conto dei fondi bilaterali nel periodo di prepensionamento, con importi a debito da riconoscere all’erario. Tale campagna di recupero delle imposte dal 2016 in avanti (si veda «Plus» con «Il Sole 24 Ore »del 15 maggio 2021) aveva immediatamente animato le parti sociali del credito, mentre la direzione centrale pensioni Inps aveva diffuso internamente notizia di alcune interlocuzioni con l’agenzia delle Entrate in merito alla legittimità o meno del ricalcolo fiscale degli assegni.

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente (legge 449/1997), per assegni di prepensionamento del settore creditizio, del credito cooperativo e del fondo bilaterale di Poste Italiane, gli assegni straordinari di sostegno al reddito erogati in forma rateale dai fondi sono effettivamente soggetti al regime della tassazione separata, con l’utilizzo dell’aliquota del Tfr, secondo l’articolo 19 del Testo unico delle imposte sui redditi. Lo stesso articolo 19, nel secondo periodo del primo comma, prevede però una riliquidazione delle somme a tassazione separata calcolando le aliquote sulla base dei redditi medi degli ultimi 5 anni.

Tale impostazione, seppur fondata sulla normativa effettivamente in vigore, era stata solo in parte citata nella risposta a interpello 290/2020 dell’agenzia delle Entrate e mai applicata fino al 2021, creando un legittimo affidamento, che questa avesse titolo definitivo, nei prepensionati del fondo di solidarietà del credito e degli altri settori che godono della tassazione separata.

L’articolo 47-bis, comma 2, del Sostegni-bis, con una norma di interpretazione autentica, chiarisce che il rimando della legge 449/1997 all’articolo 19 del Tuir e alla tassazione separata per gli assegni di prepensionamento del credito e degli altri settori espressamente citati non include l’applicazione della riliquidazione dell’imposta.

Alla luce di tale interpretazione, gli avvisi bonari giunti ai prepensionati non avranno più efficacia e la tassazione applicata da Inps a questi assegni di esodo sarà a titolo definitivo, senza nessun saldo di imposta a carico degli ex dipendenti. Questo chiarimento non sarà invece utile per le imprese (come quelle del settore assicurativo) che finanziano assegni di prepensionamento con tassazione Irpef ordinaria.

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