Previdenza

Incompatibilità delle indennità erogate da Sport e Salute e quelle Covid erogate dall’Inps

Come funziona l'incompatibilità tra le indennità erogate da Sport e Salute e le indennità Covid-19 erogate dall'INPS? Lo spiega l’Istituto di previdenza sociale con messaggio 2621 del 16 luglio 2021

di Arturo Rossi

Come funziona l'incompatibilità tra le indennità erogate da Sport e Salute e le indennità Covid-19 erogate dall'INPS? Lo spiega l’Istituto di previdenza sociale con messaggio 2621 del 16 luglio 2021.

Viene ricordato che l'art. 96 del DL 18/2020 convertito con modificazioni dalla 27/2020, ha previsto un'indennità per i collaboratori sportivi per il mese di marzo 2020, dopo prorogata, da varie norme che si sono succedute, per i mesi di aprile e maggio nonché per il mese di giugno, e per i mesi di novembre e dicembre. Tali indennità sono interamente gestite da Sport e Salute Spa cui compete l'intero processo, dall'acquisizione delle domande all'erogazione degli importi.Tenendo conto delle varie norme, tali indennità in favore dei collaboratori sportivi non sono cumulabili con le prestazioni erogate dall'INPS, quali il reddito di cittadinanza, il reddito di emergenza e i trattamenti e le indennità di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del D.L. 18/2020 convertito con modificazioni dalla 27/2020, così come prorogate e integrate da varie norme successive.In riferimento al divieto di cumulo, l'articolo 44 del D.L. 73/2021 "Sostegni-bis", entrato in vigore il 26 maggio 2021, fornisce, ai commi da 7 a 10, le indicazioni per la gestione dei casi relativi ad assicurati che abbiano presentato domanda sia a Sport e Salute S.p.A. sia all'INPS e ai quali sia stata anche riconosciuta una delle indennità erogate da quest'ultimo.In particolare, tale norma stabilisce che per questi soggetti, la società Sport e Salute S.p.A. acquisisca dall'INPS i dati relativi ai pagamenti effettuati e, previo accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per ciascuna indennità prevista in favore dei collaboratori sportivi, verifichi l'ammontare delle indennità e ne liquida l'importo spettante, detraendo le somme eventualmente già erogate dall'INPS.Tutto ciò deve avvenire anche quando l'indennità erogata dall'INPS sia risultata indebita a seguito di controlli centralizzati o di attività di controllo da parte delle sedi, o, ancora, a seguito di rinuncia della prestazione da parte dell'assicurato. In questi casi Sport e Salute dovrà procedere a valutare il rispetto dei requisiti previsti per l'indennità riservata ai collaboratori sportivi e, in caso di esito positivo, ad erogarne il relativo importo da cui devono essere detratte le somme già pagate dall'INPS.Nell'ipotesi in cui non sia confermato da Sport e Salute S.p.A il rispetto dei requisiti previsti per l'indennità riservata ai collaboratori sportivi e l'indennità Covid-19 erogata dall'Inps sia stata valutata come non spettante, si potrà considerare definitivo l'indebito sulla prestazione INPS e procedere con il relativo recupero.

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