Previdenza

Amianto, prestazione aggiuntiva pari al 15%

di Mauro Pizzin

Dal 1° gennaio 2021 la prestazione economica aggiuntiva alla rendita spettante alle vittime dell’amianto e ai loro superstiti sarà pari al 15% della rendita in godimento e verrà erogata mensilmente in un’unica soluzione.

È uno dei chiarimenti contenuti della circolare n. 25/2021, pubblicata ieri, con cui l’Inail ha fatto il punto dopo gli interventi in materia introdotti dall’articolo 1, commi 356-359, della legge n. 178/2020 (Bilancio 2021).

Nel documento si ricorda che anche per il 2021 ammonta a 10mila euro l’una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale i quali abbiano contratto la malattia per esposizione familiare o ambientale: la misura, introdotta dalla legge n. 190/2015, diventa ora strutturale.

Le risorse per entrambe le misure a carico del Fondo vittime amianto vengono, infine, interamente coperte dallo Stato, con soppressione dell’addizionale a carico delle imprese.

La circolare chiarisce che fino al 31 dicembre 2020, nel caso della prestazione aggiuntiva, si continuano ad applicare le maggiorazioni nelle misure, variabili, vigenti per gli anni interessati; per quanto concerne, invece, l’una tantum fino a 10mila euro, nel caso in cui gli aventi diritto abbiano percepito solo 5.600 euro (come previsto prima del Dl n. 162/2019) si ricorda che l’onere grava sulle disponibilità residua del Fondo alla predetta data. Rispetto alla precedente regolamentazione, la circolare ricorda ancora che sono stati rivisti i termini per la presentazione delle domande, le quali per l’innanzi vanno redatte sulla modulistica allegata, con erogazione della prestazione entro 90 giorni dal ricevimento della stessa nel caso in cui la documentazione amministrativa e sanitaria sia completa.

Superando la precedente distinzione tra beneficiari diretti ed eredi, è stabilito infine un unico termine di decadenza di tre anni, decorrente per entrambi dalla data della prima diagnosi della malattia.

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