Previdenza

Ricostituzione pensioni dei residenti all’estero per verifica redditi del 2018 e 2019

di Arturo Rossi

Via libera dell'Inps alla ricostituzione delle pensioni delle gestioni private per le quali sono pervenute le dichiarazioni reddituali Redest relative agli anni 2019 e 2018 rientrate a seguito del sollecito; lo ha comunicato l'istituto di previdenza con messaggio 3224/2021. La lavorazione ha riguardato le pensioni, sia in regime autonomo, sia in convenzione internazionale, dei soggetti residenti all'estero negli anni di interesse e le relative dichiarazioni reddituali pervenute entro il 31 marzo 2021.

Il ricalcolo è stato effettuato fino alla data del 30 settembre 2021 e la rata di pensione eventualmente aggiornata, in aumento o diminuzione, viene posta in pagamento a partire dal mese di ottobre 2021.La decorrenza di calcolo arretrati è 1/2018 ovvero 1/2019, in funzione del reddito pervenuto più remoto, salvo i casi di decorrenza originaria della pensione compresa negli anni oggetto di verifica.La lavorazione ha dato esiti di invarianza, di aumento o diminuzione della pensione.

Gli arretrati di importo superiore a 500 euro, ovvero inferiore a tale importo nei casi in cui siano presenti precedenti ricostituzioni a debito del pensionato, sono stati memorizzati nell'archivio conguagli e saranno definiti dopo che le sedi Inps avranno effettuato i dovuti controlli e le eventuali compensazioni. Ai sensi dell'articolo 150 del Dl 34/2020, i conguagli a debito delle prestazioni previdenziali, qualora imponibili, sono stati caricati in procedure recupero indebiti nettizzati. Nel caso in cui i nuovi dati reddituali e di aggiornamento pro-rata estero non abbiano prodotto conguagli per i periodi precedenti, né variazioni sull'importo corrente di pensione, le procedure hanno provveduto al solo aggiornamento del data base delle pensioni.

Agli interessati vengono inviate comunicazioni differenziate a seconda che il conguaglio prodotto dalla ricostituzione sia a credito o a debito del pensionato.Per le posizioni elaborate sulle quali risultano essere stati erogati gli importi aggiuntivi (quattordicesima e importo aggiuntivo ex lege 388/2000) per gli anni 2019 e 2020, si è provveduto alla verifica delle somme erogate in via provvisoria.

Le somme aggiuntive (quattordicesima) risultate indebite in tutto o in parte saranno recuperate in 24 rate a decorrere dalla mensilità di dicembre 2021.Gli importi aggiuntivi ex lege 388/2000 risultati indebiti in tutto o in parte saranno recuperate in 12 rate a decorrere dalla mensilità di dicembre 2021.

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