Previdenza

Casse e fondi pensione, detassazione dal 2017

di Alessandro Germani

La speciale detassazione che riguarda gli investimenti qualificati delle Casse di previdenza e dei fondi pensione ante 1° gennaio 2017 vale solo per i richiami successivi a tale data, purché il regolamento di gestione dell’Oicr sia compliant con la norma fiscale. È questa la risposta a interpello 667/2021.

La tematica riguarda gli investimenti qualificati effettuati da parte degli istituzionali, introdotti con la legge di bilancio 2017 parallelamente ai Pir (piani individuali di risparmio) indirizzati invece alle persone fisiche.

Comun denominatore delle due misure è la completa detassazione dei redditi derivanti dagli investimenti qualificati a fronte di una detenzione (holding period) di almeno cinque anni.

L’Agenzia ricorda che i redditi finanziari (di capitale e diversi) degli investimenti qualificati non sono assoggettati all’imposta sul reddito per le Casse e non concorrono alla formazione della base imponibile su cui si applica l’imposta sostitutiva per i fondi pensione.

Ciò nei limiti del 10% dell’attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente per gli investimenti qualificati e per i Pir (comma 92).

L’investimento può avvenire sia direttamente sia, come accade più di frequente, in via indiretta, sottoscrivendo azioni o quote di Oicr che investono «prevalentemente» in imprese radicate in Italia. Tale prevalenza risulta dal regolamento di gestione dell’Oicr (circolare 14/E/16 e 3/E/18).

L’agenzia delle Entrate escludono dal regime di esenzione gli investimenti qualificati effettuati prima del 1° gennaio 2017 in quanto deve trattarsi di “nuovi” investimenti.

Per quelli effettuati prima della data spartiacque, sono detassati solo quelli afferenti ai richiami cioè i versamenti successivi a tale data, ma successivi anche alle modifiche regolamentari.

Poiché i richiami sono finiti nel 2019 e le modifiche attengono al 2020, la detassazione è negata in toto.

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