Previdenza

Stop al reddito di cittadinanza dopo il secondo lavoro rifiutato

di Mauro Pizzin

Da un lato un ampiamento delle risorse disponibili, che dal 2022 al 2029 sfioreranno annualmente gli 8,8 miliardi; dall’altro il potenziamento dei controlli sulle domande di reddito di cittadinanza, l’introduzione di verifiche sulla partecipazione ai patti per il lavoro e ai patti per l’inclusione sociale, la previsione di un décalage per i beneficiari “occupabili”, la sospensione del beneficio al secondo rifiuto di un’offerta congrua di lavoro, e l’estensione del perimetro dei reati che portano alla revoca del benefico in caso di condanna penale definitiva.

Ferma restando la sua composizione di base – importo complessivo non superiore a 9.360 euro annui, moltiplicati per la scala di equivalenza e ridotti in base al valore del reddito familiare - gli attuali articoli 20 e 21 della futura legge di bilancio intervengono a più livelli sulla disciplina del reddito di cittadinanza, uno degli istituti che più stanno infiammando la polemica politica legata a questa manovra, di cui viene introdotta l’impignorabilità. Ecco alcuni dei principali provvedimenti adottati.

Il fronte dei controlli

Nel testo bollinato uscito dal Consiglio dei ministri, e che è atteso oggi all’esame del Senato, per contenere la percezione fraudolenta del beneficio, ai Comuni e all’Inps sono richieste maggiori verifiche in entrata. I primi all’atto della presentazione della domanda dovranno effettuare a campione «verifiche sostanziali e controlli anagrafici» sulla composizione del nucleo familiare dichiarato nella domanda di accesso al reddito di cittadinanza e sul possesso dei requisiti, per poi verificare la loro permanenza durante il periodo di fruizione del beneficio.

L’Inps, a sua volta, dovrà verificare «preventivamente e tempestivamente» i dati anagrafici, di residenza, di soggiorno e di cittadinanza dichiarati nella domanda rispetto alle informazioni contenute nelle sue banche dati, comunicando «tempestivamente» ai Comuni le posizioni che richiedono ulteriori accertamenti, da effettuare entro 120 giorni durante i quali il pagamento è sospeso. In questo contesto viene introdotta anche un’ipotesi di danno erariale a carico del responsabile del procedimento del Comune che deve fornire i dati in caso di corresponsione di somme non dovute.

Tempistiche più ristrette

La domanda di reddito di cittadinanza che non contenga la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (Did) sarà inoltre improcedibile subito e non più, come ora, entro i 30 giorni dal riconoscimento del beneficio.

Azzeramento dei tempi anche in caso di variazione della condizione occupazionale per l’avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo da parte di uno o più componenti il nucleo familiare: la comunicazione all’Inps andrà fatta il giorno antecedente all’inizio della nuova attività e non più entro 30 giorni.

Sottoposto alla spada di Damocle della revoca del beneficio sarà anche il rispetto dell’obbligo di ricerca attiva del lavoro e degli impegni assunti nell’ambito del progetto personalizzato a cui sono tenuti rispettivamente i percettori di reddito di cittadinanza “occupabili” e “non occupabili” sulla base dei patti per il lavoro e dei patti per l’inclusione sociale. È richiesta una frequenza in presenza almeno mensile, nel primo caso presso i Centri per l’impiego, nel secondo presso i servizi di contrasto alla povertà, e l’assenza sarà tollerata solo in caso di comprovato giustificato motivo.

Offerta congrua

Scende da tre a due il numero di offerte congrue che i percettori occupabili (circa 1 milione rispetto a una platea di 3 milioni) sono tenuti ad accettare per non perdere il reddito. Sono stati modificati anche i parametri di congruità: dal 2022, in uniformità con la disciplina della Naspi, si riduce da 100 a 80 chilometri la distanza massima del luogo di lavoro dalla residenza del beneficiario, mentre resta immutata la sua raggiungibilità entro 100 minuti con i mezzi pubblici. Come seconda offerta è congrua quella proveniente da qualunque parte del territorio nazionale.

Novità del nuovo testo normativo è anche la definizione dell’offerta congrua per i lavori a termine o part time, anche qui ammissibili entro 80 chilometri o 100 minuti di distanza da casa, alla luce della quale la presenza, ai fini della congruità dell’offerta, di una retribuzione superiore di almeno il 10% rispetto al beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente a integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione, nel caso di tempo parziale «viene riproporzionata in base all’orario di lavoro previsto nel contratto individuale di lavoro».

A carico degli occupabili si prevede anche un taglio mensile di cinque euro del reddito di cittadinanza a partire da quello successivo al rifiuto della prima offerta congrua, a condizione, però, che il beneficio economico mensile non risulti inferiore a 300 euro moltiplicato per il parametro di equivalenza previsto dall’articolo 2, comma 4, del Dl 4/2019, o che nel nucleo familiare non via siano minori sotto i tre anni, disabili gravi o non autosufficienti. Incrociando il dettato normativo con le relazioni tecniche e illustrative, si ritiene che la disposizione vada letta nel senso di una riduzione progressiva di 5 euro del beneficio mese per mese.

Le offerte di lavoro

Esteso l’ambito di applicazione degli incentivi a favore dei datori di lavoro per le assunzioni di beneficiari di reddito di cittadinanza previste dall’articolo 8 del Dl 4/2019: l’esonero dai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dell’azienda e del lavoratore entro i limiti dell’importo mensile del reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute e comunque per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore a 5 mensilità, finora previsto solo per i contratti a tempo pieno e indeterminato si allarga, infatti, ai contratti a termine e part time.

Anche per il reddito di cittadinanza l’attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro si apre ai privati: alle Agenzie per il lavoro accreditate è riconosciuto il 20% dell’incentivo a favore dei datori di lavoro (a cui viene detratto) per ogni assunzione dei percettori effettuata loro tramite.

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