Previdenza

Ordinanza-ingiunzione a chi evade i contributi Inps

di Antonello Orlando

Ordinanza-ingiunzione per i datori di lavoro che non versano i contributi all'Inps. Nel caso di mancato versamento dei contributi trattenuti ai lavoratori, dopo le modifiche del Dlgs 8/2016, il quadro delle sanzioni applicabili varia a seconda del valore annuo degli importi non versati: se l'omesso versamento supera i 10.000 euro annui, la pena prevista è la reclusione fino a tre anni e la multa fino a 1.032 euro, mentre al di sotto della soglia può essere irrogata solo la sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra 10.000 e 50.000 euro (illecito amministrativo).

L'istituto di previdenza aveva già commentato la parziale depenalizzazione operata nel 2016 con la circolare 121/2016, nella quale aveva specificato come si stesse perfezionando l'iter per gestire l'emissione dell'ordinanza ingiunzione (forma con cui è irrogata la sanzione amministrativa) e l'eventuale ordinanza di archiviazione. Lo scorso 15 dicembre, con un comunicato stampa, Inps aveva anticipato che aveva avviato l'attività di notifica delle ordinanze-ingiunzione a tutti i datori di lavoro che non stavano adempiendo all'obbligo di versamento nei termini delle ritenute previdenziali e che non avessero regolarizzato entro i termini di applicazione delle sanzioni ridotte.

La circolare 32/2022, dopo avere ricostruito il quadro normativo modificato nel 2016, ricorda che il datore di lavoro che non abbia adempiuto al versamento dei contributi trattenuti al lavoratore, una volta ricevuta la notifica della contestazione della sua violazione, ha tre mesi per adempiere senza essere punito con le sanzioni da 10mila a 50mila euro.

Lo stesso datore, entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione, può inviare i documenti difensivi che possono portare all'eventuale ordinanza di archiviazione degli atti. Nel caso invece in cui, sussistendo la violazione, il datore di lavoro non versi, nei 3 mesi successivi, le ritenute previdenziali, scatta il termine di 60 giorni entro cui l'importo della sanzione amministrativa è dovuto nella misura ridotta di 16.666 euro (cioè un terzo del valore massimo della sanzione) oltre alle spese del procedimento.

Trascorsi inutilmente anche i 60 giorni, l'Inps emana l'ordinanza-ingiunzione con applicazione della sanzione amministrativa non più ridotta e pertanto con un valore minimo di 17.000 euro fino al massimo di 50.000; in presenza di un obbligato in solido, il pagamento dovrà essere effettuato una sola volta da uno degli obbligati con a vantaggio di tutti.

Il pagamento dovrà essere effettuato in unica soluzione entro 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione (termine raddoppiato per i residenti esteri), con F24 Elide utilizzando il codice tributo Samm. Entro il termine di 30 giorni potrà essere richiesto il pagamento rateale da 3 a 30 rate mensili mediante invio del modello SC97 a mezzo email Pec nei confronti della sede Inps competente. In caso di mancato pagamento nei termini indicati, l'Inps provvederà a emettere un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

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