Previdenza

La pensione di reversibilità allarga il campo: identikit dei beneficiari tra coniugi, ex e figli

Anche l’Inps ora apre ai separati con addebito e riesamina le istanze respinte. Chi è divorziato ha diritto al contributo solo se era beneficiario dell’assegno

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di Selene Pascasi

La pensione di reversibilità estende il raggio d’azione. Tradizionalmente, a beneficiare dell’assegno (una percentuale della pensione maturata dal titolare che, dopo la sua morte, continua a essere erogata ad alcuni soggetti) sono state soprattutto mogli vedove. Ma riforme e interventi dei giudici (da ultimo, la Corte costituzionale con la sentenza 88/2022) hanno ampliato il diritto, a certe condizioni, a separati, divorziati, superstiti di unioni civili, figli, nipoti. E accade che la quota debba spartirsi tra più persone. Vediamo a chi spetta e in che misura.

Coniugi, separati, divorziati

Fruisce della pensione diretta (o indiretta, se il lavoratore non ha maturato il diritto ma è assicurato con almeno 15 anni di contributi) il coniuge che, se beneficiario unico, ne incasserà il 60 per cento. La quota andrà tagliata se il coniuge concorre con altri familiari o supera certi limiti di reddito.

La questione è diversa per separati o divorziati. Nel primo caso, la circolare Inps 19/2022, invertendo la rotta rispetto al passato, ha riconosciuto il trattamento anche in favore del separato con addebito e senza diritto agli alimenti. Del resto, la legge 903/1965 non esige quale requisito quello di essere a carico del titolare alla data della morte ma solo il matrimonio con il defunto. In questo senso si era già espressa la Cassazione (sentenze 2606/2018, 7464/2019) sul solco tracciato dalla Consulta 286/1987, che auspicava l’equiparazione tra i separati a vario titolo. Potranno quindi essere riesaminate le domande finora respinte se non passate in giudicato.

L’ex consorte, invece, conserva il diritto alla reversibilità (articolo 9, legge 898/1970) se non si sia risposato, se il rapporto assicurativo del defunto preceda la fine del matrimonio e se sia titolare di un assegno divorzile già sancito dal giudice con la pronuncia dello scioglimento del matrimonio o con la revisione delle disposizioni relative all’importo e alle modalità dei contributi da corrispondere.

Non basta, quindi, dimostrare di essere nelle condizioni per ottenerlo, né di aver ricevuto regolari elargizioni economiche dal coniuge in vita (Corte d’appello di Torino 269/2021). Lo ribadisce Cassazione 1895/2022 aggiungendo che, essendo il diritto all’assegno divorzile un atto personalissimo, non si può chiedere l’accertamento per la prima volta agli eredi.

Divisione tra ex e superstite

Se il pensionato lascia un coniuge superstite e un divorziato titolare di assegno, la reversibilità - in ragione della sua funzione oggettivamente solidaristica - andrà tra loro ripartita. In che maniera? Tenendo conto della durata dei rispettivi matrimoni (Tribunale di Roma, 13174/2021) e delle eventuali convivenze more uxorio cui, per stabilità della comunione spirituale e materiale, non si può riservare un ruolo di semplici correttivi ma un’autonoma rilevanza giuridica (Cassazione, 41960/2021). A pesare, anche l’importo del mensile e la posizione economica delle parti.

Altri beneficiari

A fruire della pensione di reversibilità sono anche i figli (legittimi, naturali, riconosciuti, dichiarati o adottivi) minori, inabili al lavoro, maggiorenni fino a 21 anni se studenti o iscritti a corsi professionali e 26 se universitari, o in pari condizioni i nipoti, anche non conviventi con il defunto, e anche maggiorenni se orfani inabili al lavoro (come ha affermato la Corte costituzionale, sentenza 88/2022), purché a carico, inteso non in senso fiscale o come totale dipendenza ma come sostentamento continuativo (Cassazione, 41548/2021).

Se mancano coniugi o figli, l’assegno spetterà ai genitori a carico over 65 privi di pensione e ai fratelli celibi e alle sorelle nubili a carico, inabili al lavoro e sprovvisti di pensione.

A differenza dei partner di unioni civili, non hanno diritto alla reversibilità i conviventi di fatto, né i superstiti di coppie same sex stabili e di lunga durata, se il decesso preceda l’entrata in vigore della legge 76/2016 (Cassazione 8241/2022).

Revoca

Stop alla pensione di reversibilità per il coniuge che convoli a nuove nozze e per i beneficiari che perdano i requisiti, per superamento delle soglie di età, venir meno dell’inabilità o fruizione di altra pensione.

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