Previdenza

Impatriati, per gli autonomi contributi e pensione incerti

Per gli iscritti alla gestione separata e commercianti mancano direttive specifiche. Sugli assegni futuri sono possibili forti differenze rispetto ai dipendenti

di Antonello Orlando

Nel caso degli iscritti alla gestione dei lavoratori autonomi e alla gestione separata Inps la riduzione fiscale per impatriati genera un risparmio contributivo incerto. Il beneficio fiscale per gli impatriati, nell’attuale versione disciplinata dall’articolo 16 del Dlgs 147/2015 riguarda sia i lavoratori dipendenti, sia i lavoratori autonomi, ma anche i titolari di redditi d’impresa che abbiano trasferito la residenza in Italia, dopo un periodo all’estero non inferiore a due anni. Sul piano contributivo, però, sembrano rilevarsi delle differenze applicative non banali fra dipendenti e autonomi e sulle rispettive pensioni future.

I dipendenti

Nel caso dei lavoratori dipendenti, i datori di lavoro, fin dalla prima versione del decreto internazionalizzazione, hanno interpretato la riduzione del reddito complessivo sul piano esclusivamente fiscale, derogando al principio del Dlgs 314/1997 dell’armonizzazione delle basi imponibili, anche nel rispetto di quanto previsto dalla legge delega (legge 23/2014), che demandava al governo un intervento di riordino della disciplina impositiva dei lavoratori trasferitisi dall’estero, e non di quella contributiva.

Gli autonomi

Nel caso dei lavoratori autonomi iscritti a gestione separata, così come dei titolari di reddito d’impresa iscritti alla gestione dei lavoratori autonomi, non vi è un obbligo dichiarativo da parte dei committenti, perché la denuncia contributiva è curata dagli stessi assicurati in sede di dichiarazione reddituale, con particolare riferimento al quadro RR del modello Redditi PF. Infatti, è l’articolo 10 del Dlgs 241/1997 a stabilire che i soggetti iscritti all’Inps in qualità di lavoratori autonomi, fatta eccezione per i soli coltivatori diretti, debbano determinare l’ammontare dei contributi previdenziali dovuti nella dichiarazione dei redditi, omologandone, all’articolo 18, le modalità e i tempi di versamento a quelli delle imposte calcolate nella stessa dichiarazione.

Gli imprenditori e i lavoratori autonomi fruitori del regime degli impatriati non hanno rintracciato alcuna specifica direttiva rispetto alla formazione del loro imponibile previdenziale, né nelle circolari Inps (come la 88/2021) né nelle istruzioni dell’agenzia delle Entrate alla compilazione del modello Redditi Persone Fisiche. Questo ha portato a una trasposizione automatica dai quadri di formazione dell’imponibile fiscale (RE per gli autonomi iscritti a gestione separata, RF principalmente per gli iscritti alla gestione commercianti) al quadro di denuncia contributiva RR. Questo automatismo ha negli anni di fatto ridotto dal 50 al 90% (grazie alle modifiche del Dl 34/2019 al bonus per impatriati) la base imponibile dei contributi Inps, fatto salvo il caso più volte registrato di forzature da parte di percipienti e intermediari che hanno considerato l’imponibile effettivo e non ridotto nel quadro RR. Su tale tema appare decisamente opportuno un chiarimento dell’Istituto, anche considerando le conseguenze sulle future pensioni degli impatriati autonomi.

Le conseguenze

La prima conseguenza, più facilmente intuibile, impatta sulla misura della futura pensione sia degli iscritti alla gestione commercianti sia alla gestione separata Inps: trattandosi di pensioni calcolate con metodo contributivo, la riduzione così forte del montante, spesso sotto il massimale di reddito (per la gestione separata pari per tutti i lavoratori a 105.014 euro annui), comporta un assegno ridotto che potrebbe non soddisfare i valori soglia necessari per accedere alla pensione di vecchiaia o anticipata (equivalente rispettivamente a 1,5 e 2,8 volte l’assegno sociale).

La seconda conseguenza riguarda la gestione separata, dove non è previsto un minimale contributivo da versare che garantisca sempre 12 mesi di contributi annui: la riduzione del reddito imponibile sotto il minimale annuo (per il 2022 pari a 16.243 euro) per effetto del bonus per impatriati comporterebbe anche un minore accredito di contributi, con un possibile differimento in avanti dell’accesso a pensione.

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