Previdenza

Fondo d’integrazione salariale: riesaminate le domande errate di assegno del primo trimestre

L'Inps ha reso noto che saranno riesaminate le domande di assegno di integrazione salariale del FIS presentate nel primo trimestre 2022 e che presentano errori

di Matteo Cremonesi

L'entrata in vigore, da gennaio, della riforma degli ammortizzatori sociali operata dalla legge 234/2021 (Bilancio 2022) ha determinato un incremento negli errori di compilazione delle domande di assegno di integrazione salariale (in seguito Ais) presentate al Fondo di integrazione salariale. Per tale ragione l'Inps, con il messaggio 2089/2022, ha fornito una importante serie di chiarimenti volti a consentire la gestione delle domande errate presentate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022. Lo scopo perseguito dalle istruzioni, condivise con il ministero del Lavoro, è quello di garantire la conservazione degli atti e l'accesso ai trattamenti di sostegno al reddito.
Il messaggio affronta tre distinte ipotesi di errore, fornendo le indicazioni per la gestione delle domande.

La prima ipotesi riguarda il caso in cui il datore di lavoro abbia richiesto l'Ais per una causale ordinaria (ad esempio, crisi di mercato), ma abbia allegato una scheda causale (relazione tecnica) riconducibile ad altra causale, sempre ordinaria (ad esempio, mancanza di ordini o commesse). In tal caso la sede Inps adotterà un criterio di prevalenza ed effettuerà l'istruttoria sulla base degli elementi sostanziali riportati nella scheda tecnica allegata, anche in difformità con la causale richiesta, attivando, solo se strettamente necessario, un ulteriore supplemento istruttorio con il datore di lavoro.

La seconda ipotesi è quella del datore di lavoro - con fino a 15 dipendenti in riferimento al semestre precedente – che abbia richiesto l'Ais per una causale straordinaria (ad esempio, crisi per evento improvviso e imprevisto) e abbia allegato una scheda causale relativa a una causale ordinaria, oppure che abbia giustificato la crisi facendo riferimento esclusivamente alla pandemia da Covid-19. Nel primo caso, ovvero se il datore ha allegato una scheda per una causale ordinaria anziché quella straordinaria, in analogia a quanto indicato per la gestione della prima ipotesi esaminata (causale ordinaria con scheda errata), la sede Inps adotterà un criterio di prevalenza. Solo se strettamente necessario, quindi, sarà attivato anche un supplemento istruttorio con il datore di lavoro. Se, invece, nella scheda causale si è fatto riferimento solo alla pandemia, il supplemento di istruttoria è inevitabile e il datore viene invitato a integrare la documentazione già prodotta e a precisare se, per effetto della pandemia da Covid-19, si sia determinata una situazione di crisi riconducibile a una causale ordinaria o a una causale straordinaria.

L'ultima ipotesi esaminata è quella del datore – in questo caso però con forza lavoro superiore a 15 dipendenti – che abbia richiesto l'Ais per una causale straordinaria e abbia allegato una scheda causale relativa a una causale ordinaria, oppure abbia giustificato, nella scheda causale, il ricorso alla cassa integrazione esclusivamente riferendosi alla pandemia da Covid-19 o, infine, abbia allegato una scheda causale relativa a una causale straordinaria. Per il primo caso (scheda relativa a causale ordinaria) valgono gli stessi criteri precedentemente esaminati per i casi analoghi, e quindi la domanda sarà gestita seguendo un criterio di prevalenza. A tale proposito, sottolinea il messaggio, il ministero del Lavoro ha precisato che il criterio di prevalenza sussiste laddove sia stata invocata per errore una causale straordinaria, ma in effetti si intendeva accedere a una causale ordinaria - erogata dal Fis - in quanto siano sussistenti i presupposti sostanziali. Se, invece, si è fatto riferimento solo alla pandemia, le sedi dell'istituto avvieranno necessariamente un supplemento di istruttoria, invitando i datori di lavoro a integrare la documentazione già prodotta al fine di precisare se, per effetto della pandemia da Covid-19, si sia determinata una situazione di crisi riconducibile in una causale ordinaria. In questo caso, si adotterà un criterio di prevalenza e l'istruttoria sarà valutata sulla base degli elementi sostanziali riportati nella scheda tecnica allegata, in difformità con la causale richiesta. Da ultimo, se è stata allegata una scheda causale relativa a una causale straordinaria, stante la competenza ministeriale ai fini dell'adozione del provvedimento, la domanda verrà rigettata per incompetenza e sarà comunicato al datore di lavoro che, in ragione della sua dimensione aziendale, la competenza in merito alle concessioni afferenti alle causali straordinarie fa capo al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Stante lo scopo perseguito con l'adozione dei criteri di gestione delle domande sinora esaminati, che è sostanzialmente quello della conservazione degli atti e quindi dell'accesso ai trattamenti di sostegno al reddito, l'eventuale provvedimento di accoglimento dovrà essere motivato con riferimento alla causale sostanziale emersa dagli elementi istruttori. Rimane fermo che le istruzioni esaminate troveranno applicazione solo in relazione alle domande presentate nel primo trimestre 2022. Pro futuro, è stato inserito un apposito alert nella procedura di trasmissione delle domande di Ais con causale straordinaria da parte di datori di lavoro con requisito dimensionale mediamente superiore a 15 dipendenti, al fine di ridurre i casi di errore riscontrati.

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