Previdenza

Richiesta di riesame per le indennità di disoccupazione Alas respinte

di Giovanni Scoz

L'Inps, con il messaggio 2535 del 22 giugno 2022, fornisce indicazioni operative riguardanti l'indennità Alas (disoccupazione) estesa da gennaio 2022 a tutti i lavoratori (anche autonomi) dello spettacolo. Per avere un quadro più completo si veda anche il messaggio Inps 2260/2022 (che definisce le aliquote contributive + 2%) e la circolare 8/2022, nella quale sono state fornite le istruzioni amministrative specifiche.

Controllo dei requisiti formali
Il messaggio precisa innanzitutto che l'istituto previdenziale ha attivato una procedura centralizzata per verificare le domande di indennità Alas inoltrate dai contribuenti (o dagli intermediari). Un primo livello effettuerà il controllo dei requisiti formali e dell'eventuale sussistenza di cause di incompatibilità o incumulabilità. Nella sezione "Indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS)", nella sottosezione "Le mie ultime domande", nel dettaglio di ogni singola domanda (inviate sia da parte dei patronati o altri intermediari, sia da parte del cittadino con le proprie credenziali Inps) si potranno consultare, quindi, gli esiti della domanda e le relative motivazioni di eventuali scarti.

Richiesta di riesame della pratica
Il messaggio fornisce le istruzioni per presentare la domanda di riesame (nel caso in cui siano state in prima istanza respinte per l'insussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa). La richiesta dovrà essere inviata entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'esito (negativo) della domanda. Nell'allegato vengono indicati tutti i tipi di diniego previsti dalla procedura (posizione anagrafica non coerente, non iscritto al Fpls, non essere disoccupato, essere titolare di altro trattamento come il reddito di cittadinanza, eccetera. possedere redditi superiori a 35 mila euro lordi annui, domanda inviata oltre i termini dei 68 giorni previsti, eccetera).
L'istanza di riesame dovrà essere inoltrata accedendo sempre alla sezione del sito Inps "Indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS)". All'accesso l'applicazione mostrerà in evidenza nella sezione "Le mie ultime domande", la domanda di indennità con il riepilogo delle informazioni principali e, per le domande per le quali l'istruttoria si sia conclusa con esito negativo, il tasto "Richiedi riesame".
Cliccando sul pulsante "Presenta richiesta di riesame", la richiesta verrà trasmessa e sarà possibile accedere alla ricevuta con il numero di protocollo.

Ricorso amministrativo
L'Inps precisa inoltre come il contribuente potrà presentare un ricorso amministrativo (presso il competente Comitato provinciale della struttura territoriale che ha emesso il provvedimento) al fine di riesaminare la pratica, in caso di rifiuto anche del riesame.
Le modalità di presentazione sono le consuete, vale a dire:
-online, direttamente dal cittadino, tramite la procedura disponibile sul sito dell'Inps (seguendo il percorso "Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "Ricorsi Online");
-tramite Istituti di Patronato e intermediari autorizzati dall'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti agli stessi.

Requisiti per richiedere l'indennità Alas
Prima di inoltrare la richiesta dell'indennità Alas, il contribuente (lavoratori dello spettacolo, anche autonomi e ivi compresi i "Lavoratori autonomi esercenti attività musicali (cd. "Codice 500") che svolgono a tempo determinato o indeterminato un attività artistica o tecnica o che sia direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli) dovrà verificare il possesso (congiunto) dei seguenti requisiti:
– siano disoccupati (vale a dire non abbiano in corso, alla data della richiesta di indennizzo, rapporti di lavoro autonomo o subordinato);
– non siano titolari di trattamenti pensionistici diretti a carico di gestioni previdenziali obbligatorie (pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell'Assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative) e che tale requisito deve essere mantenuto durante la percezione dell'indennità;
– non siano beneficiari di una indennità di malattia o di maternità;
– non siano direttamente beneficiari del reddito di cittadinanza (o indirettamente, essendo un componente di un nucleo familiare beneficiario del predetto sostegno);
– non siano beneficiari di altra indennità di disoccupazione (Naspi, Dis-Coll o l'indennità di disoccupazione agricola);
– abbiano un reddito (lordo e complessivo, vale a dire comprensivo di tutti i redditi percepiti e non solo quello connesso all'attività autonoma) relativo all'anno precedente non superiore a 35.000 euro (requisito che dovrà essere dichiarato dal richiedente e che sarà verificato successivamente dall'agenzia delle entrate, su richiesta dell'Inps).
– abbiano maturato, nell'ultimo anno precedente alla domanda di disoccupazione almeno 15 giornate di contribuzione (versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo) nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo e la data di presentazione della domanda di disoccupazione Alas; si considerano utili i soli contributi previdenziali versati o accreditati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo connessi allo svolgimento di attività lavorativa autonoma di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 182/1997 e i contributi figurativi o accreditati per i periodi di maternità obbligatoria e congedo parentale.

Si precisa che in favore di tutti i lavoratori subordinati, parasubordinati e autonomi dello spettacolo iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo si applica il principio di automaticità delle prestazioni, disciplinato dall'articolo 2116 Codice civile, eccezion fatta per i "lavoratori autonomi esercenti attività musicali" (codice Cod 500) poiché per tali soggetti gli obblighi informativi e contributivi devono essere autoassolti. Per tali lavoratori, pertanto, il riconoscimento della prestazione è operato solo a condizione che gli obblighi contributivi siano stati effettivamente assolti.

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