Previdenza

I pensionati dal mese di luglio sono esclusi dal bonus di 200 euro

di Antonello Orlando

Nonostante le modifiche della legge di conversione del decreto 50/2022, restano in molti gli esclusi dal bonus 200 euro, come i pensionati dal mese di luglio o alcuni lavoratori precari.

All’interno della platea dei pensionati, ad esempio, l’articolo 32, comma 1, del Dl 50/2022 prevede che il bonus spetti a coloro che risultino titolare di una pensione con decorrenza entro il 30 giugno 2022 con un reddito personale imponibile nel 2021 entro i 35.000 euro. Conseguentemente, una persona dimissionaria alla fine di giugno e pensionata a far data dal 1° luglio non potrà ricevere il bonus né dal datore di lavoro secondo quanto previsto dall’articolo 31, non essendo in forza nel mese di luglio, né da Inps considerando che la pensione avrà una decorrenza successiva al 30 giugno.

Va specificato che per beneficiare del bonus la pensione deve avere una decorrenza teorica entro il 30 giugno, anche nel caso di liquidazioni in ritardo con arretrati del trattamento (decorrenza giugno 2022, liquidazione ad agosto con arretrati bimestrali) che daranno comunque diritto al bonus.

Altra platea di soggetti apparentemente discriminati è quella dei precari, ad esempio della scuola, che nel caso di supplenze fino al 30 giugno e successiva domanda di Naspi a partire da luglio si ritrovano senza bonus, dal momento che esso viene erogato d’ufficio dall’Inps solo nel caso di coloro che risultino titolari, nel mese di giugno 2022, delle prestazioni di disoccupazione Naspi o Dis-Coll. Chi fosse cessato a giugno, potendo richiedere la Naspi solo a partire da luglio, si ritroverebbe nell’impossibilità di richiederlo sia all’Inps sia all’ex datore di lavoro, data la cessazione del rapporto anteriore al mese di luglio.

Tuttavia nelle scorse settimane su questo fronte è iniziata un’attività di pressing nei confronti del Governo e la soluzione potrebbe consistere nel far confluire questi docenti nell’ipotesi dell’articolo 32, comma 13, cioè dei contratti a termine stagionali. A fronte di un incarico di almeno 50 giornate concluso entro il 30 giugno, gli interessati potrebbero presentare domanda all’Inps. Ma al riguardo al momento non c’è alcuna indicazione ufficiale.

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