Previdenza

Accredito contributi per assenze sindacali, rimangono regole diverse per pubblico e privato

di Arturo Rossi

Per i dipendenti pubblici, la regolamentazione dei permessi, delle aspettative e dei distacchi sindacali è demandata alla contrattazione collettiva, con l'obbligo di garantire l'applicazione dello statuto dei lavoratori come stabilito dall'articolo 50 del Dlgs 165/2001. Gli articoli 7 e 12 del Ccnq del 7 agosto 1998 disciplinano la fruizione dei periodi di aspettativa sindacale non retribuita e dei distacchi sindacali. In particolare l’articolo 7 ha previsto, al comma 1, che i distacchi sindacali possono essere fruiti dai dirigenti sindacali anche frazionatamente ovvero in misura percentuale, per periodi non inferiori a tre mesi ciascuno. L’articolo 12, al comma 1, rinvia al criterio di flessibilità previsto dall'articolo 7 per quanto riguarda la modalità di fruizione dell'aspettativa sindacale non retribuita. In questi casi l'accredito figurativo è commisurato alla percentuale di aspettativa sindacale non retribuita fruita. Analoga previsione non sussiste per i lavoratori privati.

Come riferito nel messaggio 3265/21022 Inps, con lo scopo di uniformare le prassi amministrative degli assicurati del settore pubblico e di quello privato, ha sottoposto alle valutazioni del ministero del Lavoro parere in merito alla possibilità di estendere il vincolo di durata minima di tre mesi del periodo di aspettativa sindacale non retribuita agli iscritti alla gestione dipendenti privati, per l'accreditamento della contribuzione figurativa commisurata alla percentuale di aspettativa sindacale non retribuita fruita.

L’ufficio legislativo del Ministero, con nota 0006741 del 21 luglio 2022, ha comunicato che «in mancanza di una norma positiva che lo preveda espressamente, non appare possibile estendere ai lavoratori privati quanto stabilito dai richiamati articoli 7 e 12 del Ccnq del pubblico impiego del 7/08/1998, e, quindi, prevedere anche per i lavoratori privati che sia stabilita in tre mesi la durata minima del periodo di aspettativa sindacale non retribuita che dà luogo alla contribuzione figurativa».

Quindi, per gli iscritti alla gestione privata è ammessa la contribuzione figurativa anche per periodi di aspettativa parziale, ovvero fruita con modalità oraria.In base a quanto esposto, l'Inps comunica che sta predisponendo le attività propedeutiche all'implementazione delle relative procedure informatiche. In vista dell'imminente scadenza di presentazione delle istanze telematiche, viene ricordato che gli iscritti che intendano avvalersi della facoltà di accreditamento dei contributi figurativi, devono presentare domanda, a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'aspettativa.

Le domande inviate tramite canali diversi da quelli telematici previsti (per esempio procedura Fase e procedura Rvpa) non dovranno essere considerate ai fini del riconoscimento della contribuzione figurativa in questione.Pertanto, vengono invitate le sedi a processare con sollecitudine le istanze pervenute attraverso canali diversi da quelli indicati, fornendo le opportune indicazioni agli interessati per il corretto invio dell'istanza telematica.

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