Adempimenti

Naspi e indennità di disoccupazione agricola

di Josef Tschöll

La legge 92/2012 e il Dlgs 22/2015 non sono intervenuti, nell'ambito della riforma e del riordino delle indennità di disoccupazione, sulla particolare disciplina in materia di disoccupazione agricola.
L’ultimo intervento in questo campo risale alla legge 247/2007, dove erano contenute anche alcune misure in materia di riforma previdenziale nell'agricoltura.
L'articolo 2, comma 3, della legge 92/2012 prevedeva espressamente che le disposizioni sull'Aspi non si applicassero nei confronti degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali continuano a trovare applicazione le norme di cui all'art. 7, comma 1, del Dl 86/1988 (legge 160/1988 e successive modificazioni), all'articolo 25 della legge 457/1972, all'articolo 7 della legge 37/1977 e all’articolo 1 della legge 247/2007, e successive modificazioni. Trovava, però, applicazione la disciplina Aspi e mini-Aspi a favore degli impiegati agricoli.
In realtà, la legge Fornero ha inciso anche sulle prestazioni destinate ai lavoratori agricoli. Infatti, l'art. 2, comma 69, lett. b, legge n. 92/2012 ha disposto l'abrogazione dell'art. 7, comma 3, D.L. n. 86/1988 (L. n. 160/1988) ovvero della concessione dell'indennità di disoccupazione ordinaria a requisiti ridotti a favore dei lavoratori agricoli che avessero prestato almeno 78 giorni di attività lavorativa, per la quale erano stati versati o dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria.
Anche il D.Lgs. n. 22/2015 esclude espressamente dalla disciplina NASpI gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, specificando anche in questo caso che continuano a trovare applicazione l'art. 7, comma 1, L. n. 160/1988, l'art. 25, L. n. 457/1972 e l'art. 7, L. n. 37/1977. Per gli impiegati agricoli, invece, si applicano le novità in materia di NASpI.
Anche l'INPS conferma nella circ. n. 94/2015 l'esclusione degli operai agricoli dalla platea dei soggetti destinatari della NASpI. L'Istituto conferma anche la possibilità di cumulo tra attività agricola e non agricola (in precedenza INPS, circ. n. 24/2009). Qualora il lavoratore abbia alternato periodi di lavoro nel settore agricolo e periodi di lavoro in settori non agricoli, i periodi sono cumulabili ai fini del conseguimento della indennità di disoccupazione NASpI purché nel quadriennio di osservazione risulti prevalente la contribuzione non agricola e sempre che la relativa domanda sia presentata nel termine di sessantotto giorni rispetto alla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro anche se avvenuto in agricoltura. A tal fine, per la verifica dell'entità delle diverse contribuzioni, restano fermi i parametri di equivalenza già in precedenza adottati che prevedono sei contributi giornalieri agricoli per il riconoscimento di una settimana contributiva.
Nella circolare n. 94 l'INPS affronta anche la complessa situazione della durata della prestazione (numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni - dal 1° gennaio 2017 il limite massimo sarà di 78 settimane che equivalgono a 18 mesi) e la neutralizzazione dei periodi contributivi che hanno già dato luogo all'erogazione delle prestazioni di disoccupazione, facendo una precisazione per il settore agricolo: in caso di prestazioni di disoccupazione agricola erogate nell'ambito del quadriennio da prendere in considerazione per il calcolo dell'indennità NASpI, dovranno essere detratte dalla contribuzione utile a definire la durata di quest'ultima le giornate di effettivo lavoro dipendente, agricolo ed eventualmente non agricolo, coperte da contribuzione contro la disoccupazione involontaria che hanno determinato la durata dell'indennità di disoccupazione agricola. A tal fine gli operatori dell'INPS dovranno effettuare manualmente nella procedura la detrazione delle giornate di effettivo lavoro dipendente agricolo.

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