Adempimenti

Cuoco a domicilio: necessaria la certificazione di inizio attività

di Paola Sanna

L'attività di cuoco a domicilio è caratterizzata dalla preparazione di pranzi e cene presso il proprio domicilio, con somministrazione dei cibi a titolo oneroso.
Poiché tale tipologia di attività pur essendo innovativa sta sviluppandosi rapidamente su più territori, il ministero dello Sviluppo economico - nella risoluzione n. 50481 dello scorso 10 aprile - in risposta ad un quesito formulato in tal senso, fornisce importanti chiarimenti, necessari per porre in essere l'attività in piena correttezza e legittimità.
L'attività di somministrazione di cibi e bevande è disciplinata dalla legge 287/91, così come modificata dal Dlgs 59/2010, che opera una distinzione tra le attività offerte a favore di pubblico indistinto e attività riservate a particolari categorie di soggetti.
A parere del Ministero, l'attività di cuoco a domicilio, ancorché esercitata solo per alcuni giorni in settimana, è comunque un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, con pagamento di un corrispettivo e come tale da ricondurre ad una normale attività economica, con tutti gli oneri ad essa collegati, compresa la Scia ovvero l'autorizzazione, ove trattasi di attività svolte in zone tutelate.
Ciò detto - si ricorda che in base alle norme richiamate dallo stesso Ministero, i soggetti che pongono in essere tale tipologia di attività devono essere in possesso dei requisiti professionali previsti all'articolo 71 del Dlgs 59/2010 e cioè:
- frequenza con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano,
- prestazione di opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Inps,
- possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
Ed ancora, il soggetto non deve trovarsi in alcuna di queste situazioni:
- essere dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione,
- aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale,
- aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione,
- avere riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale,
- avere riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali,
- essere sottoposto ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive,
- avere riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

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