Adempimenti

Agenzia delle entrate: utilizzo della causale contributo Samm

di Massimo Braghin

Con risoluzione n. 62 del 26 luglio 2016, l'genzia delle Entrate ha chiarito le modalità di utilizzo della causale contributo Samm.

Si parte sempre dal presupposto che Inps e agenzia delle Entrate hanno stipulato apposita convenzione in data 9 gennaio 2008, relativa alla possibilità di riscuotere, a mezzo di modello F24, i contributi dovuti all'Inps.

La causale contributo Samm è stata istituita con risoluzione dell'agenzia delle Entrate 17 del 25 marzo 2016. Essa è relativa alle sanzioni amministrative ex articolo 2 comma 1 bis del Dl 463/1983, convertito con legge 638/1983.

E' utile ricordare che l'articolo 2 del Dl 463/1983 ha previsto specifiche sanzioni in caso di mancato pagamento delle ritenute previdenziali. Infatti, la norma dispone che le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti devono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse.

L'omesso versamento delle ritenute è punito con la reclusione fino a tre anni e con sanzioni amministrative pecuniarie fino a 1.032,91 euro. Il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione. La causale F24 Samm va inserita nella sezione Inps nel campo causale contributo, in corrispondenza della colonna importi a debito versati.

Tuttavia, nel frattempo, con nota 32457/2016, l'Inps ha richiesto che tale causale contributo venga utilizzata esclusivamente nell'ambito del modello F24 Elide, ovvero quello relativo ai versamenti con elementi identificativi.

L'agenzia delle Entrate, recependo tale nota fissa alla data dell'8 agosto 2016 la decorrenza per l'utilizzo della causale contributo Samm esclusivamente all'interno del modello F24 Versamenti con elementi identificativi.

A livello operativo, il modello F24 deve essere compilato come segue:
- Sezione CONTRIBUENTE: indicare il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento e che quindi diventa responsabile di un'eventuale violazione;
- Sezione ERARIO/ALTRO: indicare la lettera I;
- Sezione ELEMENTI IDENTIFICATIVI: indicare un codice di 17 caratteri in cui compaiono nell'ordine il codice sede INPS (prime 4 cifre), l'anno di notifica dell'atto (cifre da 5 a 8), il protocollo dell'atto (cifre da 9 a 15) e il codice 99 (cifre da 16 a 17).

L'anno di riferimento da indicare è quello in cui la violazione è stata commessa.
Se il versamento viene effettuato dal soggetto responsabile solidalmente della violazione, occorre indicare anche il suo codice fiscale nell'apposito campo codice fiscale del coobbligato, con indicazione, altresì, del codice identificativo 50.

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