Adempimenti

Dirigenti sanitari, confermato l’elenco nazionale degli idonei

di Marcello Tarabusi e Giovanni Trombetta

Resta l’ elenco nazionale dei soggetti idonei alla dirigenza sanitaria da cui possono attingere le Regioni, per la cui iscrizione sono stati stabiliti i criteri generali validi per l’attribuzione del punteggio . A stabilirlo è il Dpr 126/17 , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 18 agosto.

Si ricorda che la legge delega n. 124/2015 per la riforma della Pa all’articolo 11, comma 1, lett. p) detta principi e criteri direttivi relativi alla dirigenza sanitaria . La precedente disciplina individuava nel direttore generale dell’Asl un fiduciario della regione. Veniva pertanto riconosciuta amplia discrezionalità nella nomina.

Il Dlgs 171/2016 di attuazione della legge delega 124/2015,aveva già riformato gli incarichi apicali delle Asl e degli altri enti del servizio sanitario, disciplinando i requisiti curriculari, i criteri e le modalità di reclutamento, nonché i criteri di valutazione dei risultati ottenuti dai vari dirigenti e le relative conseguenze. Le figure interessate dal provvedimento sono il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario nonché, ove tale figura sia prevista dalla legislazione regionale, il direttore dei servizi socio-sanitari.

Il Dpr 126/2017 contiene, a sua volta, le disposizioni integrative e correttive al Dlgs n. 171/2016.

Come detto, il decreto conferma l’elenco nazionale dei soggetti idonei, stabilendo i principi fondamentali e uniformi validi ai fini dell’attribuzione del punteggio. Esperienza e formazione non sono più valutate paritariamente: dei 100 punti massimi complessivi, fino a 60 vengono assegnati per l’esperienza professionale, non più di 40 per i titoli formativi e professionali. Si entra in graduatoria con un punteggio minimo di 70/100 (in precedenza l’asticella era a 75).

Viene specificato che sono utili per partecipare alla procedura di selezione solo i titoli formativi e professionali che abbiano attinenza con le materie del management e della direzione aziendale e che in tale ambito costituiscono validi titoli, oltre all’attività di docenza universitaria e post universitaria ed alle pubblicazioni e produzioni scientifiche, anche i corsi di perfezionamento universitari di durata almeno annuale, abilitazioni professionali, ulteriori corsi di formazione di ambito manageriale e organizzativo svolti presso istituzioni pubbliche e private di riconosciuta rilevanza della durata di almeno 50 ore, con esclusione dei corsi già valutati quali requisito d’accesso. Si precisa poi che per “esperienza dirigenziale” si intende solo l’attività, svolta nel settore pubblico o privato, di direzione dell’ente o di una delle sue articolazioni, purché risulti da formale incarico e comporti autonomia organizzativa e gestionale, nonché diretta responsabilità di risorse umane, tecniche o finanziarie. Sono espressamente escluse le funzioni di mero studio, consulenza e ricerca.

Definito l’ambito dell’esperienza di “dirigenza sanitaria”, di cui bastano solo 5 anni: valide le esperienze in strutture autorizzate all'esercizio di attività sanitaria, del settore farmaceutico e dei dispositivi medici, nonché negli enti a carattere regolatorio e di ricerca in ambito sanitario.

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