Adempimenti

Casse edili, le regole sulle garanzie in caso di rateizzazione dei contributi

di Michele Regina

La Cnce in risposta a segnalazioni pervenute da alcune Casse Edili e Edilcasse in merito alle modalità per concedere alle imprese la rateizzazione del proprio debito contributivo ha emesso la nota del 13 novembre per chiarire alcuni aspetti inerenti la produzione delle garanzie.

La Cnce nella nota fa riferimento alla delibera delibera 2/2015 la quale prevede che la rateazione può essere concessa secondo le modalità e i requisiti che seguono:

a) la richiesta dell'impresa deve contenere il riconoscimento del complessivo debito contributivo accertato dalla Cassa Edile/Edilcassa;

b) la concessione della rateazione viene deliberata, previa istruttoria della Direzione dell'Ente, dal Comitato di Presidenza della Cassa Edile/Edilcassa con immediata comunicazione alle Associazioni territoriali e successiva ratifica da parte del Comitato di gestione entro 15 giorni;

c) il rispetto del piano di rateazione e la correntezza nelle denunce e nei versamenti per i periodi successivi all'approvazione del piano stesso, sono condizioni per il mantenimento del beneficio della rateazione e per la posizione di regolarità contributiva dell'impresa;

d) il mancato rispetto delle condizioni sopra richiamate comporta l'obbligo immediato di attivare le procedure legali per il recupero dei crediti; l'impresa sarà considerata irregolare e verrà segnalata come tale agli strumenti di verifica (SIRCE e/o BNI). Di questi dati sarà data evidenza alle parti sociali territoriali;

e) gli interessi di mora, calcolati sulla base di quanto previsto al punto 6, debbono essere corrisposti nel mese successivo a quello di conclusione del piano dei pagamenti.

L'impresa può procedere a richiedere un piano di rateazione secondo la seguente procedura:

1) la rateazione del debito contributivo complessivo (100%) può essere effettuata per un massimo di 12 mesi;

2) la Cassa Edile/Edilcassa, salve le delibere assunte dai propri organi, certifica entro 3 giorni dalla richiesta dell'impresa, inoltrata anche per il tramite dell'associazione imprenditoriale di riferimento cui la stessa aderisca o conferisca mandato, il debito della stessa sino a quel momento maturato, ed effettuate le opportune verifiche sulle garanzie prestate, concorda il piano dei pagamenti rateizzati;

3) la richiesta deve essere corredata da un accordo sindacale aziendale che l'impresa, anche assistita dalla propria Associazione imprenditoriale di riferimento, sottoscrive con la RSU o la RSA, ove presenti, oppure, in assenza di queste, con le Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie. In tale ultimo caso, l'accordo verrà stipulato presso la sede dell'Associazione datoriale di cui sopra, salvo diverse modalità concordate dalle parti sociali territoriali di riferimento;

4) l'intera procedura, attivata dalla richiesta dell'impresa, dovrà esaurirsi entro 20 giorni dalla data di richiesta stessa;

5) la Cassa Edile/Edilcassa, fermo restando quanto previsto al punto c), nel caso di accordo di rateizzazione nei termini di cui sopra, verserà ai dipendenti dell'impresa, alle scadenze previste, la parte delle loro spettanze sin a quel momento versate dall'impresa in forma rateale a copertura integrale delle singole denunce, e potrà concedere le prestazioni quando la relativa contribuzione sarà stata effettivamente pagata, o riservarsi, se del caso, di anticiparne l'erogazione;

6) l'impresa deve inoltre presentare idonee garanzie;

7) fermo restando quanto contenuto ai sopradetti punti 2), 3), 4), 5) e 6) e sino al 31 dicembre 2017, l'impresa potrà richiedere una rateazione di 24 mesi qualora provveda al versamento del 30% del proprio debito contributivo complessivo, al momento dell'accettazione della richiesta. La Cassa Edile garantisce che tali somme anticipate saranno prioritariamente utilizzate per 'effettuazione degli accantonamenti di gratifica natalizia e ferie.

Secondo la CNCE la garanzia per il rispetto del piano di rientro deve prevedere la stipula di una polizza fideiussoria con istituti bancari o primarie compagnie assicurative e a tale delibera le Casse Edili e Edilcasse sono tenute ad attenersi.
Nel caso in cui le Associazioni territoriali e/o gli Organi amministrativi degli Enti ritengano possibile altri strumenti di garanzia, questi devono essere proposti al Comitato della bilateralità, anche tramite CNCE, affinchè lo stesso modifichi la più richiamata delibera del 2015 ed evitando in tal modo di adottare in autonomia strumenti diversi dagli standards adottati per il rilascio del DURC: ciò al fine di non creare disomogeneità tra Casse Edili/Edilcasse operanti nello stesso ambito o in territori limitrofi e, comunque, facenti parte dello stesso sistema nazionale.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©