Adempimenti

Detrazione per i figli a carico al coniuge residente in italia

di Salvatore Servidio

Si ipotizzi che in una famiglia il genitore sia residente all'estero, dove corrisponde le tasse per il lavoro ivi prestato, e la madre sia residente in Italia. Può in questo caso la moglie indicare nella propria dichiarazione dei redditi, la percentuale del 100% per la detrazione spettante per il figlio a carico?
Ai sensi dell'articolo 12 del TUIR la detrazione per figli a carico è:
- ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati,
- oppure può spettare, nella misura del 100%, al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato, qualora i genitori si accordino in tal senso.
La legge fiscale non disciplina invece l'ipotesi in cui uno dei genitori non separato sia fiscalmente residente all'estero quindi, nel silenzio normativoe, la soluzione è stata dedotto nella Risposta del 4 ottobre 2018, n. 25, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha analizzato l'individuazione della residenza fiscale in applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Lussemburgo.
Inoltre, nella Risposta 4 ottobre 2018, n. 26, l'Agenzia delle Entrate si esprime in merito al trattamento fiscale dei redditi derivanti dallo svolgimento di attività di ricerca negli Stati Uniti da parte di un soggetto fiscalmente residente in Italia.

Risposta n. 25/2018
Con riferimento alla risposta n. 25/2018, qui di interesse, l'Amministrazione finanziaria ha fornito alcune delucidazioni in merito al caso di un contribuente che evidenziava un problema di doppia imposizione tra Italia e Lussemburgo, concernente gli adempimenti dichiarati Vi ai fini delle imposte sui redditi da parte di un soggetto iscritto all'AIRE.
Innanzitutto l'Amministrazione finanziaria interpellata ha ribadito come l'accertamento dei presupposti per stabilire l'effettiva residenza fiscale costituisce una questione di fatto che non può essere oggetto di istanza di interpello, ex art. 11 dello Statuto del contribuente (v. Circolare 1° aprile 2016, n. 9/E), tuttavia sono state comunque fornite delle risposte al quesito sulla base dei fatti riportati dal contribuente.
L'istante dichiarava di aver iniziato a lavorare in Lussemburgo il 1° settembre 2017 e di aver ivi spostato la propria residenza. Il contribuente ha inoltre dichiarato di:
•essere intestatario di un contratto di affitto di una casa in Lussemburgo,
•aver pagato le tasse in Lussemburgo per il reddito lì percepito con l'aliquota più alta e di aver già presentato la dichiarazione dei redditi lussemburghese,
•avere moglie e figli residenti in Italia,
•essere intestatario anche del contratto di affitto dell'immobile in cui vivono la moglie ed i figli, al pari delle utenze e dell'assicurazione,
•venire spesso in Italia per trovare la sua famiglia, così come la moglie e i figli lo raggiungono spesso in Lussemburgo.
Con particolare riferimento alle circostanze che la moglie e il figlio sono residenti in Italia, il contratto di locazione e le bollette di luce e gas dell'abitazione dove vivono sono intestati all'istante, fa sorgere dubbi al contribuente sul comportamento da adottare per le dichiarazioni dei redditi relative al 2017 e al 2018.
Secondo l'Agenzia delle Entrate, per individuare la nozione di residenza fiscale valida per l'applicazione della Convenzione tra Italia e Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni (legge 14 agosto 1982, n. 747), per prima cosa bisogna fare riferimento alla legislazione interna degli Stati contraenti.
Poi, è necessario considerare come residente "ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza (…) o di ogni altro criterio di natura analoga" (Convenzione, art. 4, paragrafo 1).
Infine, per la legislazione fiscale italiana, sono residenti "le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile" (art. 2, comma 2, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).
Basta solo uno di questi presupposti per essere considerati residenti.
Nel caso in esame, si osserva nella Risposta all'interpello, il contribuente non dice con precisione quando si è iscritto all'AIRE, per cui non è possibile stabilire se la condizione è rispettata per la maggior parte del periodo d'imposta 2017 e, naturalmente, per il 2018.
Inoltre, il quadro descritto dallo stesso contribuente (famiglia in Italia, intestazione di contratto di affitto e utenze) induce a ritenere che egli abbia nel territorio nazionale il proprio domicilio, inteso come luogo in cui ha deciso, a prescindere dalla reale presenza fisica, di stabilire la sede principale dei suoi affari e interessi (art. 43, comma 1, cod. civ.).
In sostanza, per non essere considerato fiscalmente residente in Italia negli anni d'imposta 2017 e 2018, l'interessato deve fornire maggiori informazioni. Una cosa però è certa: il fatto che lo stesso sia soggetto in Lussemburgo alla tassazione riservata ai single senza figli a carico, non autorizza la moglie ad indicare nella percentuale del 100% la detrazione spettante per il figlio a carico.
Secondo la legislazione italiana, infatti, la detrazione in argomento va ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati o, se c'è accordo tra gli stessi, tocca al genitore che possiede il reddito complessivo più elevato (art. 12, comma 1, lettera c), TUIR).
Pertanto, si aggiunge, in mancanza di una disposizione che preveda specifici criteri per l'ipotesi in cui uno dei genitori non separato sia fiscalmente residente all'estero, nel caso in questione, anche se l'istante fosse fiscalmente residente all'estero, la ripartizione della detrazione prevista per il figlio a carico spetterà alla madre nella misura del 50%, salvo che la stessa non percepisca un reddito complessivo di ammontare più elevato del marito.
Nella risposta, infine, si prospettato le possibili situazioni e le possibili soluzioni nel caso in cui l'istante dovesse essere considerato residente sia in Italia sia in Lussemburgo negli stessi periodi d'imposta. Soluzioni tutte rintracciabili nella Convenzione.

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