Adempimenti

Distacco, dal 1° settembre modello A1 solo in via telematica

di Aldo Forte

Dal 1° settembre 2019 le domande di rilascio del documento portatile A1, per le quali è prevista la presentazione da parte dei datori di lavoro o degli intermediari previdenziali, devono essere presentate all'Inps esclusivamente in via telematica; lo aveva comunicato l'Istituto di previdenza con circolare 86/2019.

Il documento portatile A1 viene rilasciato per certificare la legislazione di sicurezza sociale applicabile al lavoratore quando lo stesso svolge un'attività lavorativa in uno o più Stati che applicano la regolamentazione comunitaria.

Fino a oggi le richieste, a seconda della tipologia di lavoratore, potevano essere inoltrate attraverso la funzione bidirezionale del cassetto previdenziale, con Pec, raccomandata a/r o presentate direttamente allo sportello delle sedi territoriali Inps. Ora, per agevolare i datori di lavoro ed i lavoratori nella presentazione delle richieste, l'Inps ha realizzato una nuova procedura finalizzata a informatizzare l'iter procedurale previsto per l'emissione della certificazione A1.

In maniera specifica, la trasmissione telematica concerne la presentazione delle richieste di rilascio del documento portatile A1 da parte dei datori di lavoro o degli intermediari previdenziali di cui all'articolo 1 della legge 12/1979, per le seguenti tipologie di richiesta:
• lavoratore marittimo (articolo 11, paragrafo 4, regolamento Ce 883/2004);
• lavoratore subordinato distaccato (articolo 12, paragrafo 1, regolamento Ce 883/2004);
• accordo in deroga per distacco lavoratore dipendente (articolo 16 del regolamento Ce 883/2004).

L'invio telematico dovrà avvenire tramite il seguente percorso:
dal sito internet www.inps.it selezionare "Tutti i servizi", digitare nel campo testo libero "Servizi per le aziende e consulenti" e accedere al "Portale delle Agevolazioni (ex-DiResCo)" > "Distacchi" (Procedura per la richiesta della certificazione A1 in applicazione della normativa UE).

Richieste escluse dalla presentazione in via telematica
Nel contempo, si ricorda che per le richieste per cui è prevista la presentazione da parte del lavoratore interessato, la trasmissione della domanda dovrà avvenire con le modalità attualmente in uso, in attesa del completamento del processo di telematizzazione.
In particolare, sono per il momento escluse le seguenti situazioni.
• lavoratore autonomo distaccato (articolo 12, paragrafo 2, del regolamento Ce 883/2004);
• lavoratore autonomo che esercita un'attività in più Stati (articolo 13, paragrafo 2 del regolamento Ce 883/2004);
• lavoratore autonomo e subordinato che esercita un'attività in più Stati (articolo 13, paragrafo 3 del regolamento Ce 883/2004);
• dipendente pubblico (articolo 11, paragrafo 3, lettera b, del regolamento Ce 883/2004);
• dipendente pubblico che svolge attività di lavoro subordinato e/o autonomo in più Stati (articolo 13, paragrafo 4 del regolamento Ce 883/2004);
• lavoratore subordinato che esercita un'attività in più Stati (articolo 13, paragrafo 1 del regolamento Ce 883/2004);
• personale di volo e di cabina (articolo 11, paragrafo 5 del regolamento Ce 883/2004);
• eccezione (articolo 16 del regolamento Ce 883/2004):
a. accordo in deroga generico;
b. accordo in deroga distacco lavoratore autonomo;
• lavoratore subordinato/autonomo che è assoggettato alla legislazione dello Stato in cui lavora (articolo 11, paragrafo 3, lettera a del regolamento Ce 883/2004).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©