Adempimenti

Nuovo codice per le ritenute dell’anno precedente

di Barbara Massara

Dal 2021 le ritenute effettuate dopo il termine delle operazioni di conguaglio dell’anno precedente devono essere versate con nuovi codici tributo.

Lo ha comunicato l’agenzia delle Entrate con la risoluzione 6/2021, con cui sono stati istituiti i nuovi codici tributo (1066 e 103E, per tutti i redditi esclusi quelli riferiti alla Regione Valle d’Aosta per la quale sono previsti codici specifici) funzionali a distinguere in F24 le trattenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e di pensione che si riferiscono al periodo d’imposta precedente e che sono state effettuate dopo le operazioni di conguaglio.

Nella premessa del provvedimento, l’Agenzia richiama le diverse disposizioni in base alle quali il prelievo può proseguire oltre i termini del conguaglio e cioè:

l’articolo 23, comma 3, del Dpr 600/1973 riferito all’incapienza della retribuzione post 28 febbraio;

l’articolo 38, comma 7, del Dl 78/2010 che, per le pensioni fino a 18.000 euro, prevede il versamento in 11 rate del conguaglio superiore a 100 euro;

l’articolo 2 del Dl 3/2020, che obbliga a trattenere in 8 rate il recupero dell’ulteriore detrazione se di importo superiore a 60 euro.

L’obbligo di utilizzare i nuovi codici tributo è riservato, dalla risoluzione, alle trattenute eseguite «dopo il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio dell’anno precedente» e poiché, in base all’articolo 23 del Dpr 600/1973, tale termine scade il 28 febbraio, per quanto nella risoluzione non sia espressamente specificato, l’obbligo dovrebbe riguardare i prelievi relativi all’anno precedente effettuati sulle buste paga o sulle pensioni da marzo 2021.

Secondo questa ricostruzione, suffragata altresì da quanto ha precisato l’Agenzia nella propria rivista online Fisco Oggi, i nuovi codici dovrebbero essere esposti in F24 solo per versare le ritenute da conguaglio dell’anno precedente a seguito di incapienza della retribuzione secondo l’articolo 23, comma 3, del Dpr 600/1973 e quelle riferite al conguaglio rateizzato dei trattamenti pensionistici dell’articolo 38, comma 7, del Dl 78/2010.

La finalità dell’utilizzo dei nuovi codici tributo sarebbe pertanto quella di distinguere tali versamenti da quelli afferenti la restituzione dell’ulteriore detrazione, introdotta dall’articolo 2 del Dl 3/2020, per chi ha redditi oltre 28mila e fino a 40mila euro, che pertanto, sebbene non specificato, dovrebbe versarsi con l’ordinario codice tributo 1001.

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